Recupero crediti giudiziale: occorre un avvocato

Recupero crediti giudiziale: occorre un avvocato

Il recupero crediti giudiziale consiste nell’effettuare una serie di azioni giudiziarie mirate per costringere il debitore a pagare il proprio debito.
A differenza della riscossione bonaria (stragiudiziale) che comporta il pagamento spontaneo di quanto dovuto, nel recupero crediti giudiziale, il debitore è costretto al pagamento in quanto imposto in un provvedimento del Giudice.

 

Quando scegliere un recupero crediti giudiziale?

Quando la fase stragiudiziale non porta gli esiti sperati, si fa ricorso all’Autorità Giudiziaria per ottenere un titolo esecutivo (ad esempio un decreto ingiuntivo) attraverso cui recuperare il credito.
Se il debitore non pagherà spontaneamente il proprio debito, sarà dunque possibile procedere con il recupero coattivo del credito, attivando una procedura esecutiva.
Prima di procedere con le azioni esecutive è opportuno procedere con degli accertamenti economico/patrimoniali volti ad individuare capitali o beni pignorabili.
Se, però, le ricerche non consentiranno di reperire dei beni, intraprendere l’azione esecutiva potrà risultare economicamente sconveniente a causa dei costi relativi alle spese legali che il creditore si troverebbe comunque a sostenere.

 

Come funziona 

L’art. 479 del codice di procedura civile stabilisce che se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo e del precetto.
Il precetto è l’atto con cui si intima al debitore di pagare quanto complessivamente dovuto entro dieci giorni da quando il debitore riceve tale atto (art. 480 c.p.c.).
Nel caso in cui, trascorsi i 10 giorni il debitore seguiti a non pagare, allora si potrà dare corso alla procedura esecutiva più opportuna.
Infatti si potrà instaurare un pignoramento sui beni mobili (es. automobile) o immobili (case) del debitore oppure un pignoramento presso terzi (conto corrente bancario o postale, stipendio).

Sarà importante verificare se in capo al debitore ci siano procedure esecutive già pendenti, instaurare da un altro debitore, nelle quali si potrà dunque intervenire così da partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dai beni pignorati.