Le successioni testamentarie

Le successioni testamentarie

L’atto scritto con cui si dispone dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte prende il nome di testamento (articolo 587 del Codice civile).

Il testamento è un atto scritto revocabile e costituisce l’espressione delle cosiddette “ultime volontà del defunto”. Con questo atto, il de cuius dispone in tutto o in parte per la destinazione del proprio patrimonio dopo la sua morte. Tale atto deve essere necessariamente in forma scritta: le dichiarazioni orali, anche se fatte alla presenza di testimoni, sono prive di valore.
È revocabile perché è possibile cambiarlo, riscriverlo e modificarlo fino all’ultimo momento di vita del testatore, tutte le volte che si vuole.

A seconda dell’oggetto, le disposizioni testamentarie si distinguono in:

  •  istituzione di erede, con cui colui che redige il testamento dispone dell’intero patrimonio o di una sua quota senza specificazione dei beni oggetto del lascito;
  •  legato, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (articolo 456 del Codice civile).

 

Come può essere redatto il testamento

Il testamento può avere diverse forme:

  •  forma ordinaria;
  •  forma speciale.

Un testamento in forma ordinaria può essere:
un testamento pubblico, art. 603 del Codice civile; viene redatto e letto da un notaio alla presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio (deve contenere luogo, data, ora);
un testamento segreto, artt. 604 e 607; viene sottoscritto dal testatore (eventualmente sigillato) e consegnato al notaio alla presenza di due testimoni;
un testamento olografo, art. 602; deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore e non richiede formalità o terminologie particolari.

Il testamento pubblico è immediatamente eseguibile in quanto atto pubblico, mentre un testamento olografo o segreto devono essere pubblicati per essere poi eseguiti. Inoltre se il testamento segreto può essere subito pubblicato dal notaio alla morte del de cuius, il testamento olografo deve essere presentato al professionista da chi lo custodiva. E’ possibile pertanto che, se conservato presso il suo autore che mai ne ha rivelato la presenza a familiari o amici, non venga mai rivelato.

Per successioni testamentarie in cui sia impossibile effettuare un testamento ordinario, la legge consente di fare ricorso a un testamento in forma speciale, ovvero per via straordinaria; nello specifico:
• in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (artt. 609 e 610);
• a bordo di nave (artt. 611 e 615);
• a bordo di aeromobile (art. 616);
• per i militari impegnati in operazioni belliche (artt. 617 ).

 

Le successioni testamentarie vietate

Nelle successioni testamentarie non è possibile testare se:

  •  si è di età inferiore ai diciotto anni;
  •  si è interdetti per infermità mentale;
  • anche non interdetti, si è incapaci, per qualsiasi causa purché provata, di intendere e volere nel momento della stesura del testamento.

In aggiunta a questo, nelle successioni testamentarie, sono vietati:

  •  i testamenti reciproci: quando due persone indicano di voler lasciare il proprio patrimonio l’uno a favore dell’altro;
  •  i testamenti congiunti: quando due o più persone fanno testamento insieme, in un unico atto;
  •  i patti successori: accordi o atti unilaterali aventi ad oggetto beni che si riferiscono ad una successione di una persona non ancora defunta. Ad esempio, è vietato che un soggetto ceda o prometta di cedere ad un terzo i beni che gli dovrebbero pervenire in eredità da persona non ancora defunta.