Amministratore di sostegno

Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura che assiste e rappresenta una persona in stato di menomazione fisica o psichica o di infermità, non in grado di provvedere ai propri interessi.
Un Giudice Tutelare, con decreto motivato, nomina l’amministratore che rappresenterà il beneficiario per tutti quegli atti previsti nel decreto di nomina.
La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta dalla Legge numero 6 del 9 gennaio del 2004, con l’obiettivo di una semplificazione delle modalità di tutela delle persone non pienamente capaci.
Per di più, non è detto che tali circostanze abbiano il carattere della permanenza, la Legge anzi specifica come le stesse possano anche avere carattere temporaneo.

I soggetti che possono richiedere la nomina dell’amministratore di sostegno sono:

  •  il beneficiario, anche se interdetto o inabilitato;
  •  il coniuge (o la persona stabilmente convivente);
  •  il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
  •  i parenti entro il quarto grado;
  •  gli affini entro il secondo grado;
  •  il tutore o il curatore;
  •  il Pubblico Ministero.

Ma anche i responsabili dei servizi sociosanitari possono autonomamente farne richiesta, qualora siano a conoscenza di fatti, tali da renderne necessario il procedimento.

Tuttavia, per richiederne la nomina non è sufficiente che la persona sia incapace. Occorre, infatti, che vi sia anche un interesse attuale e concreto per il compimento di atti, per i quali si rende necessaria questa figura e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.

 

Poteri e doveri dell’amministratore di sostegno

I poteri dell’amministratore di sostegno variano a seconda di quanto specificato nel decreto di nomina.
Infatti, in casi di infermità grave, il giudice potrà prevedere l’incapacità a realizzare più atti.
Al contrario, se l’infermità è ritenuta lieve, il giudice potrà far permanere in capo al beneficiario la capacità di agire rispetto a più tipologie di atti.
Generalmente gli atti sono suddivisi in ordinaria e straordinaria amministrazione.
Gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli meno rilevanti dal punto di vista patrimoniale come: l’acquisto di beni mobili di non particolare valore economico o di beni di prima necessità.
Gli atti di straordinaria amministrazione, invece, sono quelli più importanti, che possono incidere in maniera consistente sul patrimonio del beneficiario e si rende, dunque, necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

Per quanto riguarda, invece, l’adempimento dei propri doveri, ai sensi dell’articolo 410 del codice civile, l’amministratore di sostegno dovrà:

  •  avere riguardo dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
  •  informare lo stesso circa gli atti da compiere;
  •  informare il giudice tutelare se il beneficiario non è d’accordo in riferimento agli atti da compiere;
  •  conferire l’incarico per la durata di dieci anni, fatti salvi i casi in cui l’amministratore di sostegno sia il coniuge o la persona stabilmente convivente, l’ascendente o il discendente del beneficiario.

 

Si paga l’amministratore?

Chiedersi quanto costa un amministratore di sostegno non è affatto scontato, né banale.
Ai sensi dell’articolo 379 del Codice civile, l’incarico si presume gratuito, anche perché spesso viene svolto dai familiari, come il coniuge, un genitore o un figlio.
Tuttavia ai sensi dell’art. 408 c.c. il Giudice può nominare amministratore “altra persona idonea”, purché sia opportuno e sussistano gravi motivi (come ad esempio nel caso di gravi conflitti tra i familiari) che viene di solito individuato tra i professionisti quali avvocati o commercialisti.

Con la nomina di un soggetto esterno alla cerchia familiare la presunzione di gratuità può considerarsi superata ed il Giudice ai sensi dell’art. 379 c.c. dispone a favore del professionista un’indennità annuale tenendo conto delle capacità patrimoniali del beneficiario e dell’impegno richiesto per lo svolgimento dell’ufficio.
In vari Tribunali sono stati adottati dei Protocolli oppure delle Linee guida per orientare i Giudici sia sulla nomina di avvocati all’ufficio, sia per quantificare l’indennità tenendo conto:

  •  dell’entità del patrimonio del beneficiario;
  •  delle difficoltà incontrate dall’amministratore nella cura della persona ovvero nella cura degli interessi economico-patrimoniali del beneficiario;
  •  della numerosità dell’esercizio dei poteri di rappresentanza e dell’incidenza dell’esercizio di tali poteri di rappresentanza sia sotto il profilo economico che personale.