La legge prevede la nomina di un Amministratore di Sostegno per la persona che si trovi in uno stato di infermità o di menomazione fisica o psichica che non gli consenta, anche solo parzialmente o temporaneamente, di provvedere alla cura di sé e dei propri interessi.
È possibile chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno per disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, persone anziane, soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo, ecc. …
Per la nomina, l’assistenza di un difensore è facoltativa.
La legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e ss. del Codice civile è la normativa di riferimento.
Chi può richiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno
Possono richiederne la nomina:
- il beneficiario, anche se interdetto o inabilitato;
- il coniuge (o la persona stabilmente convivente);
- il padre o la madre;
- i figli;
- il fratello o la sorella;
- i parenti entro il quarto grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- il tutore o il curatore;
- il Pubblico Ministero.
Inoltre, i responsabili dei servizi sociosanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di Amministrazione di Sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.
Come si richiede la nomina
La nomina dell’Amministratore di Sostegno si richiede mediante ricorso.
E’ sufficiente compilare l’apposito modulo e depositarlo (o inviarlo a mezzo raccomandata A/R) presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, insieme ai seguenti documenti.
- Fotocopia documento d’identità del beneficiario e del richiedente.
- Certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a sé stesso.
- Eventuale certificato medico che attesti che il beneficiario non è deambulante (nel caso di intrasportabilità il Giudice Tutelare effettuerà l’esame presso la dimora del beneficiario; per questo si consiglia di indicare il luogo dove deve eventualmente avvenire l’esame).
- Marca da bollo da 27,00 euro.
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