Lo sfratto per morosità è una procedura giudiziaria che avvia il proprietario di un immobile nei confronti di un inquilino che risulta essere moroso; ossia quando non paga regolarmente i canoni di locazione o anche le spese accessorie.
La procedura di sfratto per morosità si svolge dinnanzi al Tribunale competente e consente di ottenere dal giudice un provvedimento di convalida dello sfratto per morosità; con questo, si ordina all’inquilino di lasciare l’immobile libero da persone e cose entro un certo periodo di tempo.
L’inquilino ha la possibilità di proporre opposizione alla convalida dello sfratto, comparendo all’udienza fissata per la convalida davanti al Tribunale; oppure, nel caso delle locazioni ad uso abitativo, può anche chiedere al giudice di concedergli un termine di grazia, non superiore a 90 giorni; termine entro il quale, però, deve pagare tutta la morosità, proprio al fine di evitare la convalida.
Come funziona lo sfratto per morosità?
Solitamente si comincia con una diffida; ovvero un invito scritto rivolto al conduttore di provvedere al pagamento dei canoni arretrati e scaduti o delle spese accessorie, entro un termine stabilito.
Se entro il termine non si effettua il pagamento, allora l’avvocato del proprietario dell’immobile procede a notificare all’inquilino l’atto di intimazione di sfratto per morosità. Tale atto indica la morosità esistente a carico del conduttore e intima allo stesso lo sfratto; altresì indica la data dell’udienza di convalida alla quale l’inquilino stesso potrà comparire.
In occasione dell’udienza di convalida il giudice, verificata la regolarità della notifica, se l’inquilino non compare, pronuncia un provvedimento con il quale convalida lo sfratto e ordina all’inquilino di rilasciare l’immobile.
Come si arriva all’esecuzione dello sfratto?
Con il provvedimento di convalida del giudice, sarà l’ufficiale giudiziario a proseguire con l’esecuzione dello sfratto; quindi non ci saranno altre udienze in Tribunale.
L’avvocato del proprietario dell’immobile notifica all’inquilino, attraverso l’ufficiale giudiziario, il provvedimento del giudice oltre all’atto successivo: il precetto di rilascio. Con questo, si invita formalmente l’inquilino a rilasciare spontaneamente l’immobile entro il termine di dieci giorni; con l’avvertimento che in mancanza si procederà all’esecuzione forzata anche con l’intervento della forza pubblica.
Successivamente, qualora l’inquilino non dovesse liberare l’immobile volontariamente, l’ufficiale giudiziario provvederà a notificargli un ulteriore atto; trattasi dell’avviso di sloggio con il quale, appunto, avvisa l’inquilino del giorno in cui si eseguirà lo sfratto.
L’ufficiale giudiziario può non eseguire materialmente lo sfratto nella data indicata nell’avviso di sloggio. Solitamente si reca due o tre volte presso l’immobile per avere contezza della situazione dell’inquilino; solo successivamente fissa la data effettiva in cui provvede ad eseguire lo sfratto; anche con l’aiuto della forza pubblica, se necessario, per fare in modo che l’immobile venga completamente liberato.
In ogni caso, lo sfratto per morosità è una procedura giudiziaria che deve essere avviata in conformità alla normativa vigente, seguendo le regole previste dal Codice civile e dal Codice di Procedura Civile.
Si tratta di una procedura a volte lunga e articolata, perciò è consigliabile rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto civile e immobiliare.