Competenza territoriale mediazione: cosa cambia con la riforma Cartabia

La competenza territoriale nella mediazione: cosa cambia con la riforma Cartabia

La competenza territoriale nella mediazione rappresenta uno dei principi cardine del sistema introdotto dal D. Lgs. 28/2010 e, nonostante le novità della riforma Cartabia, continua a svolgere un ruolo centrale nella gestione delle controversie civili e commerciali.

La regola generale della competenza territoriale nella mediazione

Per avviare un procedimento di mediazione, la domanda deve essere presentata a un organismo che abbia sede nel circondario del Tribunale competente per la controversia.
In altre parole, l’organismo di mediazione deve corrispondere territorialmente al Tribunale davanti al quale la causa sarebbe potuta approdare.
Questa disposizione ha lo scopo di prevenire il cosiddetto forum shopping, cioè la scelta di un organismo più “comodo” per una delle parti, rischiando di penalizzare l’altra. La riforma Cartabia ha ribadito e confermato questa impostazione.

Ma, una novità introdotta dalla riforma riguarda la possibilità per le parti di derogare a tale regola, purché vi sia accordo reciproco.
Se entrambe concordano, la mediazione può essere presentata a un organismo situato in un altro territorio. Questa flessibilità mira a rendere la procedura più accessibile, ma lascia alcune incertezze; infatti, la legge non chiarisce in che forma debba avvenire l’accordo (ad esempio tramite clausola contrattuale o con una dichiarazione congiunta).

Conseguenze della domanda presentata a un organismo incompetente

La giurisprudenza ha espresso posizioni non uniformi: alcuni tribunali dichiarano la domanda inefficace, altri la considerano improcedibile.
In alcune decisioni i giudici hanno concesso alle parti la possibilità di sanare l’errore depositando la domanda presso l’organismo corretto entro un termine fissato, in linea con l’art. 5-quater del D. Lgs. 28/2010, che permette di esperire la mediazione anche successivamente al deposito della domanda giudiziale.

Inoltre, nemmeno la modalità telematica modifica la competenza territoriale. Anche se gli incontri si svolgono online, la domanda di mediazione deve essere presentata all’organismo competente in base al Tribunale del territorio.

Se vengono presentate più domande di mediazione sulla stessa controversia, la legge stabilisce che la competenza si radica presso l’organismo adito per primo. Non esiste, però, una disciplina specifica per i casi di connessione tra procedimenti che coinvolgano le stesse parti o questioni collegate, lasciando un vuoto normativo.

Infine, una questione delicata riguarda gli organismi di mediazione pubblici, come le Camere di Commercio (CCIAA), che possono avere competenza territoriale su più Tribunali. In questi casi non è richiesto che dispongano di una sede secondaria per ciascun circondario, ma questa peculiarità può sollevare dubbi interpretativi e applicativi.

Il caso del Tribunale di Vasto

Particolare dibattito ha suscitato la sentenza del Tribunale di Vasto dell’11 dicembre 2024, che ha dichiarato improcedibile la domanda di mediazione per incompetenza territoriale dell’organismo. Alcuni osservatori hanno criticato la rigidità della decisione, sottolineando che il giudice avrebbe potuto concedere un termine per regolarizzare la procedura, evitando così di penalizzare eccessivamente le parti.

In conclusione, la riforma Cartabia, pur introducendo maggiore flessibilità con la possibilità di deroga concordata, ha lasciato aperti alcuni nodi:

  •  la mancanza di chiarezza sulle modalità di accordo tra le parti;
  •  le oscillazioni giurisprudenziali sulle conseguenze dell’errore di competenza;
  •  le incertezze legate agli organismi pubblici.

Nonostante queste criticità, la direzione rimane quella di rendere la mediazione uno strumento utile, accessibile e realmente alternativo al processo civile, favorendo una risoluzione rapida ed efficace delle controversie.