Divorzio

Diritto di famiglia

DIVORZIO

In cosa consiste?

Il divorzio rappresenta un passo successivo e facoltativo rispetto alla separazione personale dei coniugi comportando lo scioglimento definitivo del matrimonio civile (davanti alle autorità civili) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ( matrimonio religioso).

 

A differenza della separazione personale, dunque, i coniugi non rimangono marito e moglie, poiché viene meno il vincolo matrimoniale.

Presupposti per richiedere il divorzio

Secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della Legge n. 898/1970, il Giudice, per poter pronunciare il divorzio, deve accertare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostruita per una delle cause tassative di seguito indicate:

1. intervenuta separazione personale dei coniugi protrattasi per almeno 6 mesi, in caso di separazione consensuale o per 1 anno, in caso di separazione giudiziale. Pertanto in questa ipotesi non dev’essersi verificata alcuna riconciliazione tra i coniugi separati o un qualunque altro fatto interruttivo incompatibile con lo stato di separazione.

2. altre cause, alcune delle quali possono portare ad un’immediata pronuncia di divorzio, senza passare per la fase della separazione, se:

  • si è verificata una situazione a rilevanza penale;
  • il coniuge ottiene all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o se contrae all’estero nuovo matrimonio;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • è passata in giudicato una sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso.

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    Procedimento di divorzio

    Divorzio Giudiziale

    Se non vi è alcun accordo o punto di vista comune in merito alle condizioni, si parla di divorzio giudiziale e può essere iniziato su richiesta di uno solo dei due coniugi, il quale sarà avviato con un apposito ricorso del singolo coniuge, assistito dal proprio avvocato.

    Divorzio Consensuale

    Se i coniugi hanno raggiunto un minimo di accordo circa le condizioni del divorzio o replicare quelle dedotte nella separazione, allora possono decidere di procedere con il divorzio consensuale, facendosi assistere entrambi da un unico avvocato oppure da due avvocati diversi.

    Nella seconda ipotesi i due avvocati favoriranno il raggiungimento di un accordo condiviso tra le parti, il quale sarà poi formalizzato in un ricorso congiunto che verrà poi depositato presso il Tribunale competente.

    Le principali differenze tra le due ipotesi di divorzio riguardano fondamentalmente i costi, pertanto più significativi nel divorzio giudiziale e ridotti nel caso di divorzio consensuale, e le tempistiche, più lunghe nella prima ipotesi e più brevi nella seconda.

    Con il divorzio, fondamentalmente, i coniugi mirano ad ottenere la cessazione definitiva del vincolo matrimoniale. Però, possono anche decidere di regolamentare diversi aspetti patrimoniali e non, relativi al loro rapporto oppure riguardanti i figli.

    Pertanto se tali aspetti non sono stati precedentemente regolamentati in sede di separazione personale dei coniugi o necessitino di modifiche, tuttavia possono farlo in questa fase di cessazione.

    Cosa valuta il Tribunale in caso di Divorzio

    In sede di divorzio, inoltre, il Tribunale può essere chiamato a valutare l’eventuale richiesta di un coniuge di ottenere dall’altro la corresponsione dell’assegno di divorzio, in particolare, verificando la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e dalla Giurisprudenza:

    • la mancanza di mezzi economici adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio;
    • l’oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati a mantenere tale tenore di vita.

    L’assegno divorzile può essere richiesto solo se, in sede di separazione, è stato riconosciuto un assegno di mantenimento a favore del coniuge.

    EFFETTI DELLA SENTENZA DI DIVORZIO

    Lo scioglimento del matrimonio e la cessazione degli effetti civili.

    Effetti sul piano patrimoniale

    • il coniuge è tenuto alla corresponsione dell’assegno di divorzio a favore del coniuge beneficiario, se disposto dal Giudice;
    • nel caso in cui uno dei due coniugi muoia, il coniuge divorziato superstite che aveva diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile può avere diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità, se sussistono determinati presupposti;
    • il coniuge divorziato, se beneficiario dell’assegno divorzile e se non è passato a nuove nozze, ha diritto ad una percentuale di indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro;
    • in caso di morte di un coniuge, il coniuge divorziato superstite può ottenere il riconoscimento a suo favore di un assegno periodico a carico dell’eredità se beneficiario dell’assegno divorzile e se versa in stato di bisogno.
    • una volta divorziati i coniugi, non più tali, non saranno eredi l’uno dell’altro.

    Effetti sul piano personale

    • i coniugi riacquistano la libertà di stato e possono quindi risposarsi;
    • la moglie perde il cognome del marito, salvo casi particolari;
    • il coniuge conserva l’assistenza sanitaria se non gli spetta per altro titolo;
    • il coniuge straniero conserva la cittadinanza italiana, acquistata con il matrimonio;

    Tutele dei figli

    Nei riguardi dei figli, i quali devono essere ampiamente tutelati anche in sede di divorzio, in primo luogo si producono gli effetti delle decisioni assunte in sede di:

    • separazione personale dei coniugi;
    • divorzio relative al loro mantenimento;
    • affidamento ad entrambi i genitori, nonché al collocamento presso uno dei due genitori;
    • regolamentazione del diritto di visita del coniuge non collocatario.

    Gli ex coniugi, infatti, hanno entrambi l’obbligo di mantenere, istruire e educare i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili.

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