AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L’amministrazione di sostegno riguarda la gestione dei beni e delle finanze di una persona non autosufficiente che non può provvedere da sé ai propri interessi. Dunque necessita di un aiuto, cercando di conservare quanto più possibile la sua capacità d’agire.
Per questo motivo l’amministrazione di sostegno è modulabile alle reali necessità dell’amministrato.
La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 ed è oggi contenuta nell’art. 404 e seguenti del codice civile.
E’ un istituto già rodato quale alternativa migliore alla rigidità dell’interdizione e dell’inabilitazione, ormai riservata a casi particolari.
Chi può essere tutelato
L’amministrazione di sostegno può essere disposta per chiunque. “Che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi ”.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, facciamo qualche esempio di persone interessate:
- anziane, ricoverate o meno in casa di cura, che hanno difficoltà a gestire le incombenze quotidiane e amministrative: è frequente l’amministrazione di sostegno richiesta da un figlio per gestire le incombenze del genitore anziano;
- affette da infermità mentali e menomazioni psichiche come patologie psichiatriche, sindrome di down, ritardo mentale, autismo, Alzheimer, demenze, ma anche abuso di sostanze stupefacenti o dipendenza da alcol;
- persone affette da prodigalità (coloro che sperperano il loro patrimonio), shopping compulsivo, ludopatia;
- con infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori gravi e limitanti, soggetti in coma o stato vegetativo, patologie tumorali invalidanti;
Devono sussistere due requisiti che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità:
- requisito soggettivo: la menomazione fisica o psichica
- requisito oggettivo: l’impossibilità di provvedere ai propri interessi
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Chi può richiedere al Giudice la nomina di un amministratore di sostegno
La platea di coloro che possono rivolgersi al Giudice del Tribunale di competenza (quello della residenza o domicilio del soggetto che verrà amministrato, il c.d. beneficiato) è molto ampia:
Anzitutto lo stesso beneficiato, anche se minorenne, interdetto o inabilitato. Chi si dovesse rendere conto di necessitare di un aiuto, e non abbia o non voglia che intervengano dei parenti stretti, piò richiedere la nomina di quello che diverrà il suo amministratore di sostegno.
Restando in famiglia: potrà essere il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti fino al IV grado, gli affini sino al II grado, il soggetto unito civilmente alla persona in difficoltà.
La richiesta può provenire anche da altri soggetti amministrativi: il tutore dell’interdetto, il curatore dell’inabilitato, il pubblico ministero e certamente i servizi sociali che abbiano in carico il soggetto.
Come fare ricorso per la nomina
I soggetti che abbiamo indicato sopra possono, anche senza nominare un avvocato, provvedere a depositare ricorso alla sezione tutele del Tribunale di residenza o domicilio del beneficiato.
Benché dunque si possa fare da soli, è consigliabile l’assistenza di un legale o di uno sportello informativo, spesso presente nei principali Tribunali.
L’atto da depositare dovrà avere la forma del ricorso e dovrà contenere necessariamente:
- l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
- le generalità del ricorrente e del beneficiario;
- l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
- il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati nell’art. 407 c.c.;
- le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti sia di natura personale che eventualmente patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.
La documentazione da produrre è numerosa e sarà opportuno verificare sul sito del tribunale competente o presso la cancelleria della sezione tutele I documenti necessari. Al ricorso pertanto dovranno essere allagati i documenti necessari al giudice.
Il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fisserà con decreto la data di udienza nella quale verrà sentito il potenziale beneficiario della misura. Affinchè Il giudice stesso si potrà rendere conto delle sue condizioni di persona e confrontarle con la documentazione prodotta.
Il decreto di fissazione dell’udienza dovrà essere notiziato (basta una raccomandata AR) ai soggetti indicati nell’art. 417 c.c. che potranno partecipare all’udienza: congiunti, conviventi, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado.
Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario; entrambi gli atti devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.
La fase istruttoria può esaurirsi con l’audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti all’udienza) e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso; tuttavia, se quanto prodotto non dovesse “convincere” il Giudice Tutelare, egli può disporre, anche d’ufficio, ogni ulteriore accertamento, disponendo apposita consulenza tecnica finalizzata ad accertare la capacità e autonomia del beneficiario.
Il Giudice provvederà dunque con decreto motivato e immediatamente esecutivo.
Casi urgenti
Nei casi di particolare urgenza, se adeguatamente rappresentata e provata al giudice, lo stesso potrà adottare dei provvedimenti urgenti ancor prima della fissazione dell’udienza necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio.
L’udienza si terrà in qualunque caso: in quella sede il giudice, in seguito ogni opportuno approfondimento istruttorio, deciderà se confermare o revocare la misura e l’amministratore provvisorio.
Chi potrà essere nominato Amministratore di sostegno?
La nomina dell’amministratore di sostegno è riservata al Giudice Tutelare che deciderà “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”.
Invero non è infrequente, anzi preferibile, che sia un partente stretto, magari lo stesso che abbia provveduto alla richiesta con ricorso al tribunale.
L’art. 408 c.c. individua un ordine preferenziale di soggetti, indicazioni delle quali il Giudice Tutelare dovrà tenere conto:
1. il soggetto individuato ed indicato dal beneficiario stesso in via preventiva, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. il soggetto che il beneficiario potrebbe indicare, con scelta lucida, in corso del procedimento;
3. il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso ma dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:
- il coniuge (ma non se legalmente separato);
- il convivente;
- il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
- un parente entro il quarto grado;
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
4. in assenza delle predette opzioni, il Giudice Tutelare potrà nominare anche un soggetto terzo di propria fiducia: esistono elenchi speciali di amministratori di sostegno presso i tribunali che sono professionisti in materie giuridiche ed economiche e che abbiano dato la loro preventiva disponibilità.
La legge prevede altresì la sostituzione dell’Amministratore di sostegno, con valutazione riservata al giudice ma su richiesta di un parente o altro soggetto che avrebbe potuto avanzare l’istanza di nomina con ricorso.
L'amministratore di sostegno
Compiti, poteri e responsabilità dell’Amministratore di sostegno
Sarà lo stesso decreto di nomina che indicherà i tratti essenziali dell’amministrazione di sostegno ed il perimetro della sua applicazione e i poteri attribuiti all’amministratore.
In particolare sarà indicata la durata dell’incarico o l’indicazione che esso sia a tempo indeterminato.
L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario ovvero gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Corretta gestione
Per una corretta gestione spesso vengono indicati i limiti di spesa, ad esempio mensile, che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme del beneficiario.
Il Giudice
Il Giudice Tutelare indicherà altresì la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, con obbligo di rendiconto da depositare in Tribunale.
L’amministratore
In particolare, l’Amministratore dovrà provvedere alla cura del patrimonio del beneficiario (pensione, stipendi, gestione locazioni, etc.) volta alla conservazione delle risorse in relazione ai bisogni economici del beneficiato.
L’Amministratore di sostegno va pagato?
La normativa prevede la sostanziale gratuità dell’incarico; il Giudice Tutelare, in considerazione dell’entità del patrimonio e alla difficoltà dell’amministrazione, può però prevedere e liquidare -in favore dell’amministratore- un’equa indennità.
L’amministratore, in occasione del deposito annuale del rendiconto, potrà richiedere al Giudice Tutelare il riconoscimento e liquidazione di tale indennità, a carico del patrimonio del beneficiato.
Esiste comunque la possibilità di impugnazione davanti al Tribunale in composizione collegiale del provvedimento di liquidazione qualora risulti manifestamente sproporzionato al patrimonio e alle attività svolte.
Il nostro aiuto per te
La procedura di nomina di un Amministratore di sostegno può essere promossa senza la necessità di un legale. Tuttavia le particolarità della procedura, le formalità e le comunicazioni necessarie suggeriscono di avvalersi di un professionista esperto in materia come lo scrivente Studio Legale. Se vuoi, possiamo essere al tuo fianco. Contattaci: siamo qui per aiutarti.
Scarica l’esempio di un decreto di nomina di un amministratore di sostegno con relativi compiti. [SCARICA Nomina Amministratore di sostegno.pdf]