SUCCESSIONI & TESTAMENTI
La successione può essere testamentaria (se c’è un valido testamento) o legittima (in assenza di valido testamento).
Che cos’è la successione ereditaria?
La successione ereditaria è il procedimento attraverso il quale il patrimonio di un soggetto defunto viene trasferito e suddiviso tra i suoi eredi.
Ai sensi di quanto stabilisce l’art. 456 c.c. la successione si apre al momento della morte di una persona e nel luogo del suo ultimo domicilio.
La successione può essere testamentaria (se c’è un valido testamento) o legittima (in assenza di valido testamento).
Testamento
Il testamento, infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 587 c.c., è un atto revocabile con il quale un soggetto decide, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, a chi destinare il proprio patrimonio e in quale misura. È revocabile perché fino all’ultimo momento il testatore può eliminarlo, modificarlo o sostituirlo con un nuovo testamento.
Chi può redigerlo e in quali forme?
Chiunque può fare testamento, a condizione che sia capace e in grado di intendere e di volere al momento in cui lo redige. Secondo la legge, dunque, non possono fare testamento i minori di diciotto anni, gli interdetti per infermità di mente e coloro che, sebbene non interdetti, siano stati incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, anche per una causa momentanea.
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FORME DI TESTAMENTO
Testamento olografo
Testamento olografo: quando viene redatto, datato e sottoscritto per mano del testatore. Tale testamento, poi, potrà essere depositato presso una persona di fiducia, meglio se coinvolta nella successione, o anche presso un notaio, il quale redigerà un apposito verbale di ricevimento alla presenza di due testimoni.
Testamento per atto notarile
- Pubblico: se viene redatto direttamente dal notaio, presso il quale il testatore si presenta e dichiara le sue volontà, in presenza di due testimoni.
- Segreto: se viene scritto dal testatore o da un terzo e inserito in un involucro sigillato. Successivamente il testatore deve recarsi dal notaio e, sempre alla presenza di due testimoni, dichiara che nell’involucro sigillato consegnato al notaio è stato inserito il suo testamento. Il notaio, a quel punto, redige l’atto di ricevimento del testamento, il cui contenuto, però, resta segreto perché conosciuto solo dal testatore o dal terzo che lo ha redatto.
Quando il testamento è considerato nullo?
- Se nel medesimo atto fanno testamento reciproco due o più persone.
- Nel caso in cui il testamento olografo non è stato scritto interamente di pugno dal testatore oppure se manca la firma del testatore.
- Se nel testamento per atto notarile manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, della dichiarazione del testatore oppure se manca la firma di quest’ultimo o del notaio.
Eredi, legatari e legittimari
Con il testamento un soggetto nomina coloro che diventeranno suoi eredi o legatari, a seconda di ciò che gli è stato destinato del patrimonio del defunto.
Gli eredi, infatti, sono coloro ai quali il testatore ha destinato tutto il suo patrimonio o una quota di esso.
I legatari, invece, sono coloro ai quali il testatore ha destinato solamente determinati beni.
La differenza, dunque, dipende dalle disposizioni fatte del testatore. Se quest’ultimo ha inteso lasciare ad un soggetto un certo numero di beni corrispondente ad una quota dell’intero patrimonio ereditario allora quel soggetto sarà considerato erede; altrimenti, se gli sono stati lasciati singoli beni, allora si tratterà di un legatario.
Quando il testatore redige il testamento, però, non può disporre del suo patrimonio in maniera completamente libera, in quanto, ai sensi dell’art. 536 c.c., è obbligato a riservare necessariamente una quota del suo patrimonio ai così detti eredi legittimari.
Chi ha diritto alla quota di riserva?
Hanno diritto alla quota di riserva i familiari più stretti del defunto, in particolare:
- il coniuge;
- i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti);
- i genitori del defunto (solo in caso di assenza di figli).
successione testamentaria e la quota
La quota da riservare a questa categoria di eredi viene definita non disponibile, perché appunto il testatore non può disporne liberamente ma dovrà riservarla solo ed esclusivamente a quegli eredi. Inoltre, tale quota varia in funzione del tipo di legittimari e del loro numero.
Una volta rispettata la quota riservata ai legittimari, per la restante parte del patrimonio, definita quota disponibile, il testatore può decidere in tutta libertà di destinarla ad altri soggetti, nominandoli come eredi o legatari.
Se il testatore, nel redigere il testamento, non ha rispettato la quota dei legittimari, questi ultimi possono agire in giudizio, ai sensi dell’art. 554 c.c., mediante l’azione di riduzione per ottenere la quota che spetta loro per legge.
Se chi decede lascia | Quote del patrimonio ereditario spettanti |
Solo il coniuge | Al coniuge come quota di legittima – 1/2 Come quota disponibile – 1/2 |
Il coniuge ed un figlio | Al coniuge come quota di legittima -1/3 Al figlio come quota di legittima – 1/3 Come quota disponibile – 1/3 |
Il coniuge e due o più figli | Al coniuge come quota di legittima – 1/4 Ai figli come quota di legittima – 2/4 Come quota disponibile – 1/4 |
Solo il figlio (senza coniuge) | Al figlio come quota di legittima – 1/2 Come quota disponibile – 1/2 |
Solo due o più figli (senza coniuge) | Al figlio come quota di legittima – 2/3 Come quota disponibile – 1/3 |
Solo ascendenti legittimi | Agli ascendenti come quota di legittima – 1/3 Come quota disponibile – 2/3 |
Il coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli) | Al coniuge come quota di legittima – 1/2 Agli ascendenti come quota di legittima – 1/4 Come quota disponibile – 1/4 |
Coniuge separato | Vedi art. 548 codice civile |
SUCCESSIONE LEGITTIMA
La successione legittima si ha tutte le volte in cui l’eredità si devolve secondo le regole previste dalla legge e in particolare nei casi in cui una persona sia deceduta:
- senza lasciare testamento;
- lasciando un testamento che però viene dichiarato nullo o viene annullato per qualche motivo;
- lasciando un testamento valido ma disponendo solo per una parte del suo patrimonio. In questo caso la successione legittima riguarderà solamente la parte restante del patrimonio.
I soggetti che possono essere coinvolti nella successione legittima in quanto destinatari dell’eredità sono i seguenti:
- Coniuge;
- Figli legittimi, naturali e adottivi;
- Ascendenti legittimi;
- Collaterali (fratelli e sorelle, zii, nipoti);
Se non vi sono parenti entro il sesto grado l’eredità si devolve a favore dello Stato.
La quota di eredità spettante a ciascuno dei soggetti sopra indicati varia a seconda del numero di eredi.
Se chi decede lascia | Quote del patrimonio ereditario spettanti |
Solo il coniuge | Al coniuge come quota di legittima – 1/2 Come quota disponibile – 1/2 c |
Il coniuge ed un figlio | Al coniuge come quota di legittima – 1/3 Al figlio come quota di legittima – 1/3 Come quota disponibile – 1/3 |
Il coniuge e due o più figli | Al coniuge come quota di legittima – 1/4 Ai figli come quota di legittima – 2/4 Come quota disponibile – 1/4 |
Solo il figlio (senza coniuge) | Al figlio come quota di legittima – 1/2 Come quota disponibile – 1/2 |
Solo due o più figli (senza coniuge) | Al figlio come quota di legittima – 2/3 Come quota disponibile – 1/3 |
Solo ascendenti legittimi | Agli ascendenti come quota di legittima – 1/3 Come quota disponibile – 2/3 |
Il coniuge ed ascendenti legittimi (senza figli) | Al coniuge come quota di legittima – 1/2 Agli ascendenti come quota di legittima – 1/4 Come quota disponibile – 1/4 |
Coniuge separato | Vedi art. 548 codice civile |
Un soggetto può essere escluso dalla successione?
Secondo quanto previsto dall’art. 463 c.c., un soggetto è escluso dall’eredità perché indegno nei seguenti casi.
- Se ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, se non ricorre una delle cause che escludono la punibilità secondo la legge penale.
- Nel caso in cui ha commesso in danno della persona della cui successione si tratta, o del coniuge, o di un discendente, o di un ascendente della stessa, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni dell’omicidio.
- Se ha denunciato la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, e la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale, ovvero se ha testimoniato contro quelle persone imputate di quei reati e la sua testimonianza è stata dichiarata falsa in giudizio penale.
- Qualora si trattasse del genitore della persona della cui successione si tratta, dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale e non reintegrato nella stessa prima dell’apertura della successione.
- Nel caso in cui abbia indotto con dolo o violenza la persona della cui successione si tratta a fare, revocare o modificare il testamento o le ha impedito di fare tutto ciò.
- Se ha eliminato, nascosto o alterato il testamento della persona deceduta.
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