UNIONI CIVILI
Che cosa sono?
Sono specifiche formazioni sociali formate da persone dello stesso sesso, introdotte con la legge n. 76/2016.
Si differenziano dal matrimonio che è riservato a persone di sesso diverso.
La costituzione dell’Unione Civile prevede, come nel matrimonio, diritti e doveri, regolamentazioni patrimoniali e disposizioni successorie.
Due uomini e due donne possono dunque scegliere se:
- Unirsi civilmente e formalizzare il loro legame come nel matrimonio.
- Formalizzare una Convivenza di Fatto con apposita dichiarazione all’Ufficio dello Stato di civile con alcuni effetti giuridici.
- Di convivere, senza formalizzare alcunché.
Chi può unirsi civilmente?
La formalizzazione dell’Unione Civile è riservata a due persone maggiorenni dello stesso sesso anche se straniere.
Non ci si può unire civilmente se già sposati o uniti civilmente con altra persona: prima si dovranno sciogliere i vincili precedenti.
Come per il matrimonio, non è permessa l’Unione Civile tra partenti ed affini.
Come unirsi civilmente
La legge detta precise modalità per conseguire la costituzione di Unione Civile.
Anzitutto i due soggetti interessati dovranno presentare congiuntamente una richiesta all’Ufficiale di Stato Civile, non necessariamente del proprio comune di residenza.
La richiesta, con le dichiarazioni ivi contenute, dovrà essere verificata entro 30 giorni. Dopodiché, si può procedere con la celebrazione, che in questo caso prende il nome di costituzione dell’Unione Civile.
Alla “cerimonia” i due soggetti interessati dovranno rendere una particolare dichiarazione che esprime la volontà di unirsi civilmente e ciò accadrà alla presenza di due testimoni.
Nella dichiarazione di Unione Civile si potrà richiedere l’applicazione del cognome dell’altro e specificare il regime patrimoniale di separazione o comunione dei beni.
L’incaricato è il Sindaco o un suo rappresentante. Tuttavia la coppia può incaricare una persona di suo gradimento che, con apposita delega degli uffici, può officiare l’Unione Civile.
Anche lo straniero può unirsi civilmente previo nulla osta rilasciato dallo stato di origine e verifica del permesso di soggiorno nel territorio italiano.
Se lo Stato d’origine non riconosce le unioni civili o il matrimonio tra persone dello stesso sesso, l’interessato potrà presentare un certificato o un altro atto che attesti la libertà di stato. (assenza di esistenti unioni o matrimoni), oppure semplicemente un’autodichiarazione sostitutiva, sotto la propria responsabilità.
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Effetti dell’Unione Civile
- Attribuzione del cognome: per la durata dell’Unione Civile, la coppia potrà scegliere di aggiungere, anteponendolo o posponendolo, uno dei due cognomi.
- Sorgono nuovi diritti e doveri: assistenza, coabitazione, contribuzione ai bisogni e residenza comune, definizione del regime patrimoniale.
- Eredità: la pare che sopravvive alla morte dell’altra avrà diritto alla successione legittima come il coniuge nel matrimonio.
- Quando una norma di legge richiamerà un diritto e/o un obbligo a favore dei coniugi del matrimonio, la stessa norma sarà applicata alle parti della coppia unita, salve le limitate previste esclusioni.
- Tra una parte dell’unione e i parenti dell’altra non sorge il vincolo di affinità.
- È esclusa la possibilità di adozione e di procreazione assistita, sul territorio dello Stato.
Scioglimento dell’Unione Civile
Come nel matrimonio, è possibile sciogliere l’Unione Civile
Come nel matrimonio, qualora la relazione dovesse terminare, è possibile sciogliere l’Unione Civile. Si attuerà lo scioglimento diretto: non sarà necessario, come invece accade nel matrimonio, prima separarsi e poi divorziare.
La legge prevede che si possa conseguire lo scioglimento dell’Unione Civile, con procedure che si uniformano a quelle previste dal nostro ordinamento per il matrimonio e dunque:
- con ricorso al Tribunale, con l’assistenza di avvocati
- davanti all’Ufficiale di Stato Civile, anche senza avvocati
- mediante negoziazione assistita da avvocati.
Al ricorrere di determinate circostanze, al partner economicamente più debole può essere riconosciuto il diritto un assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa, il diritto di percepire una quota del trattamento di fine rapporto, etc.
DIFFERENZE CON IL MATRIMONIO
Nelle Unioni Civile non si faranno le preventive pubblicazioni, come per contro accade per i matrimoni, sicché nessuno vi si potrà opporre.
Due minorenni possono essere autorizzati a sposarsi (chiedendo apposita autorizzazione a un giudice), mentre nelle Unioni Civili, in base all’articolo 1 comma 2 della Legge 76/2016, sarà necessario essere maggiorenni e non è prevista alcuna autorizzazione per i minorenni.
Nelle coppie sposate la moglie mantiene il proprio cognome da nubile. Invece, le coppie unite possono scegliere di avere un cognome comune. Spetta alla coppia decidere quale dei due.
Le coppie sposate possono adottare dei bambini o ricorrere alla procreazione assistita, non così nell’Unione Civile.
Nelle coppie legate dal vincolo del matrimonio c’è l’obbligo di fedeltà, in quelle legate da un’Unione Civile no.
Nelle coppie sposate c’è la possibilità di chiedere il divorzio se il rapporto non è stato consumato, per le coppie unite civilmente no.
La legge non punisce una persona che ha commesso il reato di falsa testimonianza a favore del marito o della moglie ovvero di favoreggiamento del coniuge, mentre le coppie unite civilmente saranno soggette al reato.
Analogie
Entrambi i tipi di coppia possono avere lo stesso trattamento fiscale e previdenziale. Ad esempio, in tutte e due le situazioni c’è il diritto alla pensione di reversibilità.
Le coppie sposate e le coppie unite civilmente hanno gli stessi diritti per quanto concerne l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
Per quanto riguarda il patrimonio al punto di vista economico, matrimonio e unioni civili sono equiparati. In altre parole, il regime è quello della comunione dei beni sia per i matrimoni sia per le unioni civili. Salvo scelta diversa della coppia.
Ed è previsto il diritto di successione.
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