Affidamento figli nati fuori dal matrimonio

Diritto di famiglia

AFFIDAMENTO FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Chi sono i figli nati fuori dal matrimonio?

 

Un figlio nato fuori dal matrimonio, da genitori conviventi ma non uniti in matrimonio viene definito figlio naturale o figlio nato fuori dal matrimonio, pertanto dev’essere riconosciuto da entrambi i genitori.

Il riconoscimento consiste in un atto attraverso il quale i genitori dichiarano di essere padre e madre del figlio, determinando, in questo modo, la creazione di un rapporto di filiazione.

Tecniche di procreazione assistita

Nel caso in cui, però, i genitori non sposati abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione assistita il riconoscimento non è più libero ma deriva automaticamente dall’essere ricorsi a tali tecniche.

A seguito della riforma avvenuta nell’ambito del diritto di famiglia con la Legge n. 219/2012, i figli nati da genitori non sposati sono ormai equiparati in tutto ai figli nati da genitori sposati. Pertanto essi godono degli stessi diritti e doveri previsti all’art. 315-bis c.c.:

  • Essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
  • Crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti;
  • Essere ascoltati in tutte le questioni o le procedure che li riguardano, se hanno compiuto i dodici anni di età oppure anche di età inferiore ove capaci di discernimento;
  • Rispettare i genitori e contribuire, in relazione alle proprie capacità, sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa.

Affidamento dei figli nati da genitori non sposati

Nel momento in cui una coppia di genitori non sposati con figli minori decide di porre fine alla convivenza, per decisione comune oppure per scelta di uno solo dei conviventi, sorge la necessità di stabilire l’affidamento dei figli.

Le 4 tipologie di affidamento: condiviso, paritetico, esclusivo ed esclusivo rafforzato.

Affidamento condiviso

L’affidamento condiviso prevede che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori. Nonostante la cessazione del loro rapporto, i genitori saranno tenuti ad esercitare la responsabilità genitoriale e a condividere le scelte di maggior importanza relative alla vita dei figli.

Anche nel caso in cui i genitori abbiano deciso di porre fine alla loro relazione, sono comunque tenuti ad adempiere ai loro doveri genitoriali. Dovranno quindi provvedere al mantenimento, all’educazione, all’istruzione e all’assistenza morale e materiale dei figli, secondo un programma condiviso.

Ciascun genitore, inoltre, deve permettere al figlio di mantenere rapporti con l’altro genitore, nonché con gli ascendenti e gli altri parenti, per garantirgli un percorso di crescita e di sviluppo sereno ed equilibrato.

Affidamento esclusivo

L’affidamento esclusivo, invece, rappresenta un’ipotesi residuale rispetto all’affidamento condiviso. Può essere disposto nei casi in cui l’affidamento ad entrambi i genitori risulti contrario all’interesse del figlio, in particolare nei casi in cui:
– l’eccessiva conflittualità tra i genitori gli rechi un pregiudizio;
– uno dei genitori si dimostri manifestamente incapace o inidoneo ad adempiere ai propri doveri;
– uno dei genitori mantenga una condotta di vita anomala e pericolosa;
– c’è un rifiuto categorico del minore a mantenere rapporti con un genitore;

In queste situazioni, proprio per tutelare maggiormente gli interessi e i diritti del figlio, viene stabilito l’affidamento ad uno solo dei due genitori.

Il genitore non affidatario ha comunque il diritto di vedere i figli, ma la gestione e amministrazione del figlio sarà a carico dell’altro genitore.

Quest’ultimo avrà solamente il diritto di vigilare sulla loro istruzione e sulla loro educazione. Affidata esclusivamente al genitore affidatario e potrà prendere parte alle decisioni straordinarie che devono essere assunte e che coinvolgono aspetti essenziali dei minori.

Rafforzato

L’affidamento esclusivo può essere anche rafforzato nei casi in cui il genitore non affidatario risulti totalmente irreperibile, indisponibile e completamente assente.

In questo caso l’altro genitore può assumere tutte le decisioni (ordinarie e straordinarie) attinenti alla vita del figlio, anche le più importanti, in piena autonomia.

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    Affidamento paritetico

    L’affidamento paritetico rappresenta una particolare ipotesi di affidamento condiviso, di difficile realizzazione. In questo genere di affidamento entrambi i genitori si accordano in modo tale da trascorrere con i figli la stessa quantità di tempo.

    Affidamento familiare

    L’affidamento familiare si ha in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori. In questo caso viene disposto l’affidamento ad una famiglia diversa da quella d’origine.

    Esiste anche l’affidamento a parenti prossimi o a terze persone che abbiano un rapporto significativo con il minore, ad un istituto di educazione, al Comune di residenza o ai servizi sociali.

    CHI DECIDE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO?

    Affidamento condiviso con accordo

    L’affidamento condiviso, il quale rappresenta sempre la scelta privilegiata, può essere deciso dai genitori conviventi. I genitori, a seguito della cessazione della loro relazione, se hanno raggiunto delle decisioni condivise riguardanti la gestione dei figli, possono presentare apposito ricorso congiunto, ai sensi degli artt. 337-bis e seguenti del Codice civile, all’autorità giudiziaria competente. Successivamente sarà descritto l’accordo raggiunto dai genitori sul tema dell’affidamento dei figli e sulle altre questioni correlate alla vita dei figli (collocazione, mantenimento…).

    Affidamento condiviso senza accordo

    Nel caso contrario in cui, a seguito della cessazione della convivenza, i genitori non riescano a raggiungere un accordo in merito alle modalità di gestione del rapporto con i figli, allora ciascun genitore potrà agire individualmente presentando ricorso al Tribunale ordinario competente chiedendo all’autorità giudiziaria di pronunciarsi sull’affidamento dei figli, oltre che sulle altre questioni relative alla vita dei figli.

    Tale ricorso, poi, dovrà essere notificato all’altro genitore, il quale potrà presentare le sue richieste in giudizio, spiegando perché si oppone a quelle presentate dall’altro.

    In entrambe le ipotesi, il Giudice per decidere dovrà valutare se l’accordo raggiunto tra i coniugi o la richiesta presentata da un solo genitore in merito all’affidamento dei figli sia rispettoso degli interessi e dei diritti di questi ultimi.

    Affidamento esclusivo

    Per quanto riguarda l’affidamento esclusivo valgono le stesse modalità ma, in aggiunta, i genitori che presentano ricorso congiunto o il genitore che presenta ricorso individualmente dovranno descrivere in maniera specifica le ragioni per le quali ritengono giustificato l’affidamento ad un solo genitore.

    Il Giudice, dunque, dovrà verificare se le motivazioni presentate rappresentino un pregiudizio per i diritti e gli interessi del figlio tale da preferire l’affidamento esclusivo ad un solo genitore.

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