Riconoscimento & disconoscimento paternità

Diritto di famiglia

RICONOSCIMENTO & DISCONOSCIMENTO PATERNITÀ

Le principali azioni giudiziali di paternità e maternità

Hai il dubbio che il bambino che tua moglie ha portato in grembo e che hai riconosciuto non sia biologicamente tuo figlio?

Pensi che l’uomo che ti ha riconosciuto come figlio non sia il tuo padre biologico?

La nostra consulenza potrà esserti d’aiuto per capire se sussistano i presupposti per instaurare un’azione di disconoscimento della paternità.

Disconoscimento di paternità

Un’azione finalizzata ad accertare che il figlio concepito o nato durante il matrimonio non sia di colui che a quel tempo era marito della madre.

Tuttavia, se la coppia ha fatto ricorso alla procreazione assistita, il marito non può contestare la paternità mediante azione di disconoscimento salvo il caso in cui la moglie sia ricorsa alla fecondazione assistita eterologa senza il consenso del marito ad adottare tale pratica.

Chi intende esercitare l’azione di disconoscimento di paternità deve provare che non sussista il rapporto di filiazione tra il figlio ed il presunto padre (marito della madre che lo ha generato).

Questa prova può essere data con ogni mezzo, ma nella prassi dei Tribunali è frequente l’utilizzo del test del DNA (confronto tra il profilo genetico del figlio con quello di entrambi i genitori) o l’esame del gruppo sanguigno. 

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    Azione di disconoscimento

    Una semplice dichiarazione non basta

    La dichiarazione con la quale la madre affermi che il marito non è il padre biologico del figlio nato durante il matrimonio non è sufficiente ad escludere la paternità e dunque a portare all’accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità.

     

    Da chi può pervenire la richiesta di disconoscimento di paternità?

    • Dal marito (presunto padre) se prova di aver ignorato la propria impotenza a generare o di avere ignorato l’adulterio della moglie al tempo del concepimento o, ancora, se prova di aver avuto notizia della nascita del figlio in un momento successivo.
    • Dal figlio, senza termini di prescrizione. Se il figlio ha meno di 14 anni, l’altro genitore (o il Pubblico Ministero) potrà fare istanza affinché il Giudice nomini un curatore speciale. Se il figlio ha compiuto 14 anni ma è ancora minorenne l’istanza di nomina del curatore potrà essere dallo stesso proposta.
    • Dalla madre, entro sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza del marito.
    • Dai discendenti o gli ascendenti del padre legittimo (se questo è morto) e il coniuge o i discendenti del figlio (se questo è morto prima di fare la richiesta).

    Sia per la madre che per il marito di lei, l’azione in ogni caso non può essere proposta oltre i cinque anni dal giorno della nascita del figlio.

    Sei nato da genitori non sposati? Puoi pretendere che tuo padre/tua madre ti riconosca?

    Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

     

    Il figlio nato fuori dal matrimonio e che non sia stato riconosciuto da uno e da entrambi i genitori può ricorrere a questa azione affinché il Tribunale accerti con sentenza chi sia/siano il/i genitore/i dichiarandone la maternità e/o la paternità.

    L’azione può essere proposta dal figlio.

    Se il figlio è minorenne

    Se il figlio è minorenne l’azione è proposta dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, previa autorizzazione del Giudice. Se il figlio ha compiuto i 14 anni è necessario il suo consenso per promuovere o proseguire l’azione.

    Se il figlio è interdetto

    Se il figlio è interdetto, l’azione può essere proposta dal tutore, previa autorizzazione del Giudice.

    Il Tribunale che riterrà di accogliere la domanda, emetterà una sentenza che produrrà gli effetti del riconoscimento e potrà anche assumere decisioni volte a regolare l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio riconosciuto.

    Un genitore può effettuare il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, anche se il genitore che lo ha già riconosciuto non è d’accordo?

    Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio

    L’art. 250 del codice di procedura civile prevede che il figlio nato fuori del matrimonio possa essere riconosciuto, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.

    Infatti, se uno dei genitori nega all’altro il consenso al riconoscimento, il genitore che vuole riconoscere il figlio può ricorrere al Tribunale così che il Giudice, valutata l’opportunità che il riconoscimento avvenga nell’interesse del figlio minore e che non arrechi allo stesso eventuali pregiudizi, provveda in tal senso.

    Se, invece, le motivazioni poste a base dell’opposizione appaiono fondate, il giudizio prosegue, ma il Giudice può assumere provvedimenti provvisori e urgenti che prevedano che padre e figlio possano iniziare una frequentazione.

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