In materia di “garanzia legale di conformità” nella compravendita di beni di consumo, la responsabilità del venditore non si esaurisce nella semplice consegna del prodotto, ma si estende anche alla conformità rispetto all’uso specifico richiesto dal cliente. Cioè, il venditore risponde se il prodotto non è idoneo all’uso richiesto.
Lo ha ribadito il Tribunale di Macerata con la sentenza n. 336 del 6 maggio 2025, accogliendo l’appello di un consumatore a cui erano stati venduti prodotti risultati del tutto inidonei allo scopo dichiarato. E rafforzando così la sua tutela.
La vicenda: un trattamento “estremo” che non funziona
Un cliente si era rivolto a un rivenditore specializzato per acquistare un trattamento protettivo per un pavimento in cotto utilizzato come piazzale per mezzi pesanti.
La richiesta era precisa: un prodotto oleo-repellente ad alte prestazioni, capace di resistere alle perdite d’olio e di impedire la formazione di macchie permanenti.
Il venditore accetta la richiesta d’acquisto e consegna i prodotti, che vengono applicati regolarmente. Tuttavia, il risultato è l’opposto di quanto promesso. Infatti, l’olio viene assorbito e le macchie diventano indelebili, compromettendo la superficie e generando un danno economico concreto per il cliente.
Il nodo giuridico: garanzia legale di conformità
La controversia nasce quando il cliente, contestando l’inadempimento del venditore, rifiuta di pagare le fatture. In primo grado il Giudice di Pace dà ragione al venditore, confermando il decreto ingiuntivo. Ma in appello, il Tribunale di Macerata ribalta completamente la decisione.
Il cuore della sentenza è rappresentato dalla garanzia legale di conformità disciplinata dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). In particolare:
- Art. 129: il bene deve essere conforme al contratto e adatto all’uso specifico richiesto dal consumatore;
- Art. 133: il venditore risponde dei difetti di conformità;
- Art. 135: se il difetto si manifesta entro due anni, si presume che esistesse al momento della consegna;
- Art. 135-sexies: sono nulle le clausole che limitano o escludono la garanzia legale.
La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) ha confermato che i prodotti forniti non erano idonei allo scopo promesso e, anzi, avevano peggiorato la condizione del pavimento.
Non si trattava di un difetto casuale o di fabbricazione, ma di totale assenza delle caratteristiche dichiarate dal venditore e richieste esplicitamente dal cliente.
La decisione: venditore inadempiente
Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dal consumatore. Il venditore, infatti, non ha provato di aver adempiuto correttamente alla propria obbligazione contrattuale.
Ne consegue:
- Revoca del decreto ingiuntivo.
- Riconoscimento del danno economico subito dal consumatore.
- Restituzione degli acconti versati, in virtù della compensazione accolta.
La sentenza del Tribunale di Macerata rappresenta un importante monito per venditori e professionisti del settore.
Quando si promettono prestazioni “estreme” o caratteristiche specifiche, la responsabilità è diretta e concreta. Non è sufficiente consegnare un prodotto generico: se il cliente formula una richiesta chiara e il venditore garantisce che un certo prodotto è idoneo a soddisfarla, deve poi rispondere delle conseguenze qualora ciò non avvenga.
Il Codice del Consumo tutela in modo effettivo il cliente, imponendo al venditore di garantire non solo l’assenza di difetti, ma anche la piena idoneità del bene all’uso dichiarato o concordato.
Un principio che rafforza la fiducia nei rapporti commerciali e valorizza la responsabilità professionale come garanzia di correttezza e trasparenza.

