Risarcimento danni per infortunio sul lavoro

Risarcimento danni

RISARCIMENTO DANNI PER INFORTUNIO SUL LAVORO

L’assicurazione dei lavoratori

 

Già alla fine del 1800 il legislatore aveva predisposto un’assicurazione per i lavoratori. Oggi la Legge prevede un risarcimento danni per infortunio sul lavoro. I datori di lavoro pagano un premio assicurativo ed il beneficiario dell’eventuale indennizzo è il lavoratore.

La copertura assicurativa a favore dei lavoratori copre quei danni occorsi in occasione dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Oggi il tutto è gestito dall’INAIL: Istituto Nazionale Assicurazioni contro Infortuni sul Lavoro.

Cosa è un infortunio sul lavoro, cosa copre l’assicurazione

 

Il Testo Unico che disciplina la materia è il DPR 1124/1965, ampiamente modificato ed aggiornato.

“L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.”

L’evento deve essere conseguenza dell’attività lavorativa secondo il principio di causa-effetto.

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    Cosa deve fare il lavoratore in caso di infortunio

     

    E’ opportuno recarsi presso un pronto soccorso e descrivere l’accaduto specificando che l’evento è avvenuto in ambito lavorativo; inoltre, segnalare l’accaduto al medico aziendale se presente.

    Il certificato medico conseguito permette di individuare:

    • la diagnosi;
    • i giorni necessari per la guarigione.

    Al pari, è altresì necessario e fondamentale avvertire dell’evento il proprio datore di lavoro, anche se per un danno di lieve entità; una tardiva comunicazione non farà percepire gli importi dovuti da parte dell’INAIL per i giorni antecedenti la comunicazione stessa.

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    Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio

     

    Obbligo del datore di lavoro è comunicare e/o denunciare l’evento all’INAIL, a prescindere da qualsivoglia sua valutazione in merito; sarà l’istituto a valutare l’indennizzo o meno.

    In caso di morte o rischio morte il termine è di 24 ore, 48 negli altri casi meno gravi. In caso di ritardata comunicazione/denuncia saranno applicate sanzioni amministrative crescenti.

    Il datore di lavoro procederà a semplice comunicazione se la prognosi sarà inferiore o uguale a tre giorni, oppure a denuncia se superiore; i giorni sono da computarsi dal primo successivo all’evento (che non viene conteggiato). La procedura è telematica e si potrà usufruire dell’assistenza del consulente del lavoro.

    Qualora il datore di lavoro non provveda, è facoltà dello stesso lavoratore denunciare all’INAIL l’evento, recandosi presso la sede territorialmente competente.

    Le visite mediche del lavoratore presso l’INAIL

    Naturalmente l’INAIL accerterà l’entità delle lesioni e l’esistenza di un danno biologico per determinare l’indennizzo una tantum o con una rendita.

    Il lavoratore dovrà sottoporsi alle necessarie visite mediche.

    Gli accertamenti possono essere ripetuti per verificare l’aggravamento o il miglioramento delle condizioni di salute del lavoratore, domandati dal lavoratore stesso ovvero dall’Istituto.

    Somme indennizzate dall’INAIL al lavoratore per i giorni di infortunio

    Senza danni permanenti

     

    Qualora l’infortunio sul lavoro abbia comportato solo dei giorni di assenza dal lavoro per permettere la guarigione, senza che risulti un danno permanente alla salute (danno biologico), il lavoratore verrà indennizzato come segue.

    • Il 100% della retribuzione giornaliera per il solo giorno nel quale è occorso l’infortunio.
    • Il 60% della retribuzione giornaliera per i successivi tre giorni, salvo migliori condizioni del CCNL.
    • Dal 4° al 90° giorno, il 60% della retribuzione media giornaliera.
    • Dal 91° giorno alla guarigione, il 75% della retribuzione media giornaliera.

    Con danni permanenti

     

    Per contro, se oltre ai giorni necessari per guarire il lavoratore ha riportato anche un danno permanente, egli ha diritto altresì a un ulteriore indennizzo che va a ristorare il danno alla salute. L’indennizzo dipende dall’entità del danno, accertabile tramite apposita visita medica.

    • Fino al 5%: l’INAIL non indennizza nulla, poiché in “franchigia”; ma, poiché il danno rimane, questo sarà risarcibile dal datore di lavoro.
    • Tra il 6% ed il 15%: al lavoratore verrà indennizzata una somma in unica soluzione.
    • Per danno superiore al 15%: in favore del lavoratore sarà costituita una rendita economica.
    • In caso di morte, l’INAIL prevede l’erogazione ai congiunti di somme una tantum o rendite oltre al c.d. assegno funerario e le spese relative all’esequie.

    Un caso particolare: l’infortunio in itinere

    Dall’anno 2000 è stata introdotta una particolare garanzia assicurativa a favore del lavoratore che si infortuni non sul posto di lavoro, ma durante il tragitto per recarsi allo stesso o per rientrare alla propria abitazione. Il percorso deve essere quello abituale abitazione-lavoro.

    La copertura è attiva anche per gli spostamenti durante l’orario di lavoro e per necessità lavorative, nonché per quelli occorsi nel tragitto per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale.

    Le ulteriori somme a favore del lavoratore: il danno differenziale

    Non tutti i lavoratori sanno che, oltre alle somme che l’INAIL erogherà, gli stessi hanno diritto ad ulteriori importi che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore in aggiunta all’indennizzo dell’ente assicurativo.

    Il diritto sorge quando l’infortunio o malattia professionale è stato causato per una responsabilità (colpa) in capo al datore di lavoro.

     

    Risarcimento danni per infortunio sul lavoro da parte del datore di lavoro

    Il caso più frequente è una stima del danno in una percentuale sino al 5%. In questo caso, come visto, l’INAIL non interverrà, ma il risarcimento potrà essere richiesto al datore di lavoro.

    Anche in caso di indennizzo da parte dell’INAIL, restano in capo al datore di lavoro altre somme che l’INAIL non risarcisce; quali:

    • Per il danno biologico temporaneo: i giorni necessari alla guarigione (l’indennizzo giornaliero di cui sopra è volto solo a liquidare l’assenza lavorativa per la retribuzione).
    • Per il danno morale, che è previsto nelle tabelle di risarcimento danni per infortunio sul lavoro in sede civile, ma non presente nelle tabelle applicate dall’INAIL.
    • Personalizzazione del danno.
    • Altre voci da valutare caso per caso.

    Il nostro aiuto per te

    Il diritto del lavoro in ambito infortunistico e per malattie professionali è particolarmente complesso e spesso il lavoratore non sa come orientarsi.

    Ancor più importante evidenziare che il lavoratore spesso non conosce quali siano tutti i suoi diritti e i risarcimenti che legittimamente potrebbe conseguire.

    Siamo qui per aiutarti, contattataci per saperne di più.

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