Risarcimento danni da incidente stradale

Risarcimento danni

IL RISARCIMENTO DEI DANNI NEI SINISTRI STRADALI

Come posso fare per ottenere il risarcimento dei danni in caso di incidente stradale?

Se l’incidente ha avuto conseguenze non solo sul mezzo ma anche sulla mia salute?

Se a bordo c’erano dei trasportati?

La denuncia del sinistro alla propria assicurazione

 

Il primo passo da fare quando si è vittima di un incidente stradale è quello di denunciare il sinistro alla propria assicurazione, come previsto dall’art. 1913 c.c. e dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005).

La denuncia del sinistro deve contenere:

  • la descrizione della dinamica dell’incidente, con indicazione di data, ora e luogo;
  • l’indicazione delle persone e dei veicoli (targa, assicurazione) coinvolti nell’incidente stradale;
  • la segnalazione di danni materiali ai mezzi e/o di lesioni fisiche alle persone (conducente e trasportati);
  • l’indicazione di eventuali testimoni e dell’intervento delle Autorità.

Queste informazioni, generalmente, vengono raccolte nel modulo blu di constatazione amichevole e denuncia del sinistro (così detto C.A.I.); firmato dai soggetti coinvolti nell’incidente, il C.A.I. potrà essere trasmesso all’assicurazione via fax, posta elettronica certificata, raccomandata o anche con consegna a mano.

È sempre consigliabile rivolgersi telefonicamente alla propria Agenzia per anticipare l’accaduto e chiedere con quale modalità trasmettere la denuncia del sinistro.

Chiedi Informazioni

Compila il form. Ti ricontatteremo noi!

    La richiesta di risarcimento dei danni materiali e/o delle lesioni fisiche

     

    Una volta denunciato il sinistro, si dovrà procedere a richiedere il risarcimento dei danni subiti.

    Di regola, il danneggiato rivolgerà la propria richiesta di risarcimento all’impresa che assicura il veicolo dallo stesso condotto; si attiverà così la procedura di risarcimento diretto prevista dall’art. 149 Codice delle Assicurazioni.

    La procedura di risarcimento diretto

    Si applica solo in caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati, dal quale siano derivati danni materiali ai veicoli o alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell’assicurato; oppure per danni fisici al conducente non responsabile, per lesioni di lieve entità (sino al 9% di danno biologico).

    Tale procedura, invece, non si applica:

    • per sinistri nei quali siano coinvolti più di due veicoli;
    • ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero o veicoli non assicurati per i quali interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS);
    • ai sinistri verificatisi sul territorio estero;
    • per lesioni che comportano un danno biologico permanente superiore al 9%;
    • ai sinistri in cui non vi è stato urto tra i veicoli;
    • per sinistri che vedono coinvolti veicoli speciali, macchine agricole o ciclomotori non muniti della cd. “nuova targa”.

    La richiesta di risarcimento danni

    La richiesta di risarcimento danni avrà in sintesi il medesimo contenuto della denuncia di sinistro; essa dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A.R.) o posta elettronica certificata (P.E.C.) all’assicurazione che dovrà provvedere alla liquidazione dei danni.

     

    Il danneggiato dovrà indicare il luogo in cui le cose danneggiate (auto o altro) sono disponibili per essere visionate dal perito; questo dovrà accertare l’entità del danno materiale.

    In caso di danni fisici, il danneggiato dovrà fornire all’assicurazione un certificato medico attestante l’avvenuta guarigione (la c.d. stabilizzazione dei postumi permanenti); con questo potrà essere visitato da un medico legale che valuterà l’entità delle lesioni.

    Chiedi una consulenza online

    Un incontro in Videoconferenza con un Avvocato dedicato

    Puoi rivolgerti ad un team di Avvocati, anche senza andare fisicamente nel loro Studio Legale.

    Per venire incontro alle esigenze dei nostri Clienti, offriamo ormai da anni, consulenze complete ed approfondite anche online, con lo strumento di collegamento da remoto a te più comodo: WhatsApp – Microsoft Teams – Skype – Google Meet

    1. Compila il Form in tutti i suoi campi.

    2. Sarai ricontattato da un nostro Avvocato.

    3. Riceverai una conferma dell’appuntamento.

    4. Collegati all’ora e data stabilita.

    PRENOTA

    Loading...

    Offerta di risarcimento

     

    Dopo avere eseguito gli opportuni accertamenti del danno (materiale o fisico), l’assicurazione provvederà a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento; oppure comunicherà eventuali motivi che impediscono di formulare la proposta.

     

    L’offerta dell’assicurazione al danneggiato

    L’assicurazione deve inviare un’offerta al danneggiato entro 60 giorni nel caso di soli danni al veicolo e alle cose; i giorni si riducono a 30 qualora ci sia il modulo C.A.I. di denuncia del sinistro sottoscritto da entrambe le parti. L’offerta va formulata entro 90 giorni in caso di lesioni (art. 148 Codice Assicurazioni).

    A questo punto il danneggiato può decidere di:

    • accettare l’offerta; in questa ipotesi l’assicurazione, entro 15 giorni, provvederà ad inviare la somma proposta a chiusura definitiva della posizione;
    • rifiutare l’offerta; anche in questo caso l’assicurazione, entro 15 giorni, provvederà ad inviare la somma proposta, che verrà accettata dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior danno che si ritiene avere subito.
      In tale ultima ipotesi il danneggiato potrà chiedere di esercitare il diritto di accesso agli atti; ciò per prendere visione della documentazione relativa all’istruttoria gestita dall’assicurazione.

    Se l’offerta dell’assicurazione non è congrua

    Nel caso in cui si ritenga che l’offerta ricevuta dall’assicurazione non sia congrua oppure in caso di mancata ed ingiustificata formulazione dell’offerta da parte dell’assicurazione, per ottenere il risarcimento il danneggiato dovrà intraprendere una causa civile risarcitoria per la quale avrà bisogno dell’assistenza di un avvocato.

    Il nostro Studio, grazie alla consolidata esperienza stragiudiziale e giudiziale maturata in tema di sinistri stradali, potrà offrirti la migliore assistenza che cerchi.

    Il terzo trasportato

     

    In caso di incidente stradale in cui sono coinvolte terze persone trasportate, queste hanno diritto di conseguire il risarcimento dei danni dagli stessi riportati, avanzando richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo sul quale erano a bordo al momento del sinistro.

    Tale regola vale anche nel caso in cui l’assicurazione del responsabile civile del sinistro non aderisca alla procedura di indennizzo diretto che non è mai applicabile alla fattispecie del terzo trasportato.

    In altre e più semplici parole, il terzo trasportato è risarcito direttamente dall’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro; ciò a prescindere dall’accertamento del responsabile, secondo la procedura prevista dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che poi è quella prevista per il risarcimento ordinario ex art. 148 Codice delle Assicurazioni.

    Sinistro stradale mortale

     

    Può accadere, purtroppo, che a causa di un sinistro stradale le lesioni subite dalle persone coinvolte siano mortali.

    In questo caso l’assicurazione dovrà risarcire chiunque sia legato da un solido e duraturo legame affettivo con la persona deceduta; anche se non è un familiare o convivente.

    Il legislatore riconosce, infatti, il diritto al risarcimento del danno per incidente stradale mortale a tutti i prossimi congiunti; ovvero, coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle anche non conviventi.

     

    Anche il convivente ha diritto al risarcimento danni

    La Corte di Cassazione ha stabilito che anche il convivente ha diritto ad essere risarcito, purché dimostri l’esistenza di uno stabile legame affettivo con il convivente deceduto. Questo tipo di risarcimento si configura quindi qualora due persone abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

    Esiste la possibilità per parenti meno prossimi, nonni, nipoti, cognati e zii di richiedere il risarcimento; ciò a patto che venga documentata e dimostrata una particolare intensità del rapporto affettivo con il defunto.

    Quali sono i danni risarcibili?

     

    In caso di morte a seguito di sinistro stradale i danni risarcibili sono sia patrimoniali che non patrimoniali.

    I danni patrimoniali includono

    • Il danno emergente ossia tutte le spese che vanno a impoverire il patrimonio della vittima e che sono affrontate dalla famiglia come, ad esempio, le spese funerarie e le spese mediche antecedenti la morte.
    • Il lucro cessante inteso come danno consistente nella perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari.

    I danni non patrimoniali

    Risarcimento danni tanatologici

    In giurisprudenza si discute sulla risarcibilità del danno tanatologico, ossia del danno derivante dalla perdita del bene vita, ma tendenzialmente se ne esclude il ristoro ritenendosi che il bene vita sia fruibile solo dal titolare, e dunque insuscettibile di essere liquidato per equivalente ai prossimi congiunti (sul tema Cass. Civ. 22 luglio 2015 n. 15350).

    Quanto abbiamo appena affermato circa l’irrisarcibilità del danno tanatologico concerne il solo caso di morte istantanea.

    Se, invece, il decesso non è immediato, ma intercorre un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione ed il decesso, si riapre uno spazio di risarcibilità e acquista rilievo la nozione di “danno terminale”, avente una componente biologica (danno biologico temporaneo) ed una componente morale (o.c.d. danno catastrofale), risarcibile iure hereditatis, quindi agli eredi della vittima.

     

    Risarcimento danni terminali

    La componente biologica del danno terminale può essere risarcita solo se la sopravvivenza si sia protratta più di 24 ore e andrà rapportata ai giorni di vita trascorsi sino alla morte.

    La persona che, in conseguenza di un fatto illecito, rimanga per un certo periodo di tempo in condizione di invalidità temporanea (totale o parziale), e poi venga a mancare, acquista, prima della morte, un danno terminale, nella sua componente biologica, che può dunque trasmettere agli eredi.

    La seconda componente del danno terminale è il danno morale (o catastrofale) subìto dalla vittima prima della morte ed è configurabile quando il defunto sia stato cosciente dell’imminenza della fine della propria vita.

    Tale danno è risarcibile nel momento stesso in cui la vittima abbia consapevolezza della propria fine e dunque, a differenza della componente biologica del danno terminale, non richiede una soglia minima di durata della sopravvivenza.

     

    Risarcimento danni esistenziali e/o perdita parentale

    Sono invece, risarcibili iure proprio, sempre quali danni non patrimoniali, i danni esistenziali e/o da perdita parentale, ossia i dolori patiti dai congiunti, legati e parametrati alla gravità e all’entità delle lesioni psicofisiche occorse alla vittima.

    Nella valutazione dell’entità del risarcimento si tiene conto di fattori specifici attinenti o alla vittima (età, handicap, condizione di figlio unico) o ai congiunti della stessa (possibilità di avere altri figli).

    Il Tribunale di Milano aveva sviluppato una tabella di risarcimento apposita che prevedeva importi tra € 168.000,00 ed € 336.000,00, in base al grado di parentela.

    La Corte di Cassazione ha criticato tale automatismo tabellare, indicando come preferibile, tenere in considerazione circostanze quali l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza o meno con i parenti.

    Le tabelle che meglio soddisfano questo criterio sono quelle del Tribunale di Roma, ma la materia è in continua evoluzione giuridica.

    TI AIUTIAMO NOI

     

    Il momento che stai vivendo è certamente difficile e anche la materia giuridica, come hai letto, non è semplice: ogni caso fa storia a sé.

    Non pensare che ci vogliano anni per conseguire il giusto risarcimento del danno: lo Studio Legale ADIus favorisce gli accordi stragiudiziali affinché il risarcimento possa essere liquidato in poche settimane o pochi mesi.

    Se, per contro, vuoi conseguire una sentenza che attesti la responsabilità dell’autore del danno “nero su bianco”, siamo in grado di assisterti per tutti i gradi di giudizio che saranno necessari oltre a farti conseguire il più alto risarcimento possibile del danno, a te e ai tuoi familiari.

    Lo Studio offre altresì ai propri clienti supporto psicologico per l’elaborazione del lutto con professionisti ad hoc.

    Contattaci per saperne di più.

    Vuoi maggiori Informazioni?

    Compila il form. Ti richiamiamo noi!

      Altri Servizi

      Clicca per scriverci un messaggio
      Chiedi Info
      AdIus
      Salve
      Come possiamo aiutarti?