Risarcimento danni per morte

Risarcimento danni

RISARCIMENTO DANNI PER MORTE

 

La questione è complessa e largamente dibattuta in giurisprudenza da decenni. Cerchiamo di schematizzare le possibili casistiche.

Sembrerà strano, ma non tutti i decessi sono uguali ai fini del risarcimento del danno.

Morte istantanea

 

Chi a fronte di un evento mortale (un incidente stradale, un infortunio sul lavoro oppure un errore medico…) perda la vita, subisce un danno definitivo ed irreversibile. Perde il bene giuridico “vita” che è diverso dal danno alla “salute”.

Morendo istantaneamente il titolare del risarcimento del danno, viene a mancare il titolare del danno stesso, viene a mancare il titolare del bene “vita”. Ne consegue che, il bene vita perso istantaneamente, non possa essere risarcito al suo titolare, appunto, perché morto; viene a mancare il creditore delle somme di risarcimento.

Di seguito le parole della Cassazione (15350/2015 e 13561/2020). <<Non è risarcibile nel nostro ordinamento il danno “da perdita della vita”, poiché non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare>>.

Il bene vita, detto danno tanatologico, dunque non è risarcibile.

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    Quale risarcimento agli eredi?

     

    Agli eredi non verrà risarcito il danno da perdita del bene vita per morte istantanea.

    Per contro, per gli eredi è possibile conseguire un risarcimento economico, ma per titolo diverso da quello non risarcibile della perdita della vita del parente. In particolare, agli eredi viene riconosciuto un diverso tipo di danno che potranno richiedere quali titolari dello stesso (iure proprio): il danno da perdita parentale.

    Il danno da perdita del rapporto parentale consiste nella sofferenza patita -appunto dai parenti- per la perdita di una persona cara avvenuta a causa di un fatto illecito (non per morte naturale o semplice malattia).

    Il Tribunale di Milano aveva sviluppato una tabella apposita di risarcimento danni per morte che prevedeva importi tra € 168.000,00 ed € 336.000,00, in base al grado di parentela.

    La Corte di Cassazione critica tale automatismo tabellare, indicando come preferibile, tenere in considerazione circostanze quali l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza o meno con i parenti. Le tabelle che meglio soddisfano questo criterio sono quelle del Tribunale di Roma.

    Morte dopo apprezzabile lasso temporale

     

    Per contro, se la vittima prima di morire abbia il tempo di rendersi conto delle proprie condizioni, per un apprezzabile lasso di tempo, lo scenario risarcitorio è decisamente diverso.

    Non morendo istantaneamente, la vittima avrà tempo di far sorgere nella propria sfera giuridica il diritto al proprio risarcimento; quello che viene risarcito è il danno morale della vittima quale sofferenza al morire, derivante dal morire lucidamente e consapevolmente. Anche in questo caso, dunque, non viene risarcito il danno alla salute o la perdita del bene vita, ma le sofferenze d’animo (danno morale) che la vittima patisce sapendo che a breve morirà.

    La giurisprudenza dunque ritiene che la vittima, anche morendo poco dopo, abbia avuto “tempo” di far sorgere in sé il diritto al risarcimento danni per morte e, come diritto esistente, lo stesso sia trasmissibile agli eredi. Trattasi di danno risarcibile iure hereditatis: dunque che si trasmettono dalla vittima primaria agli eredi secondo le norme del diritto successorio.

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    Quanto tempo deve passare per la trasmissibilità agli eredi?

     

    Quanto sia questo “apprezzabile lasso di tempo” non è definito con certezza; per alcune sentenze sono sufficienti 24 ore, per altre non sufficienti tre giorni.

    Altra necessaria variabile è la lucidità della vittima e la sua comprensione all’imminente perdita della vita. Per esempio, in un caso di un medico ciclista travolto da un autoveicolo sono state riconosciute idonee solo due ore in ragione delle sue competenze professionali per comprendere l’avvicinarsi della propria morte.

    I due tipi di danno (morale per morte cosciente e perdita parentale) sono cumulabili?

    Trattandosi di titoli diversi è prospettabile la cumulabilità degli stessi.

    Chi viene risarcito?

     

    Anzitutto gli eredi: dunque figli e coniuge; inoltre, si registrano risarcimenti riconosciuti ai genitori. Nuove sentenze riconoscono il risarcimento danni per morte anche al convivente non sposato (e dunque non erede in qualità di coniuge).

    Sembra una cosa ovvia, ma c’è stato bisogno di una sentenza (la numero 3767 del 15 Febbraio 2018) della Corte di Cassazione; questa ha stabilito che in caso di morte di una persona la sofferenza da parte dei parenti più prossimi si può dare per scontata e quindi non spetta loro provare di aver sofferto.

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