Preliminari di vendita

Diritto Immobiliare

PRELIMINARI DI VENDITA

Contratto preliminare di compravendita

Il preliminare di compravendita (o anche “compromesso”) è un contratto preparatorio alla stipulazione di un contratto di compravendita definitivo (conosciuto come “rogito”); esso ha ad oggetto un bene (il più delle volte, ma non necessariamente) immobile (appartamento, abitazione, terreno ecc.), che verrà poi sottoscritto davanti ad un notaio.

Qual è la sua funzione?

Quando un soggetto deve comprare un’unità immobiliare, è consigliabile fare un contratto che impegni e tuteli entrambe le parti. Infatti, con il preliminare di vendita l’acquirente e il venditore si vincolano a (appunto promettendo di) stipulare il contratto di compravendita definitivo; ciò per garantire una maggior certezza circa il buon esito della compravendita dell’immobile e anche per gestire al meglio gli acconti e la caparra.

Essendo un contratto preparatorio alla stipulazione del contratto definitivo, è necessario che contenga tutti gli elementi fondamentali che saranno presenti anche nel rogito di compravendita, in particolare l’accordo raggiunto tra le parti.

Di solito, il preliminare di vendita si conclude tra le parti qualche mese prima della stipulazione del contratto definitivo. In questo modo l’acquirente e il venditore hanno a disposizione il tempo necessario per gestire le varie incombenze; ad esempio l’accensione di un mutuo o il recupero del denaro necessario per effettuare l’acquisto, nonché la liberazione dell’immobile e la sistemazione dello stesso.

La stipulazione del contratto preliminare di compravendita non è un passaggio obbligato, poiché le parti potrebbero anche decidere di sottoscrivere subito il contratto definitivo; però spesso è incoraggiata per ragioni di tutela degli interessi delle parti.

Il contratto preliminare, inoltre, è opportuno che venga registrato presso l’Agenzia delle Entrate per dargli data certa.

Il contratto preliminare, infine, può essere trascritto all’interno dei pubblici registri, definita trascrizione notarile. Essa consente all’acquirente di ottenere la precedenza sull’immobile, contro le eventuali pretese fatte valere dai titolari di un diritto di ipoteca sul medesimo bene; oppure contro i diritti vantati dai creditori pignoratizi, cioè coloro che hanno avviato un procedimento di esecuzione forzata avente ad oggetto l’immobile promesso in vendita con il contratto preliminare. La trascrizione, inoltre, permette che lo stesso immobile non sia vendibile a più parti contemporaneamente.

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    Quali sono i rimedi in caso di inadempimento di una delle parti?

    Nel caso in cui una delle parti risulti inadempiente, perché si rifiuta di stipulare il contratto di compravendita definitivo dopo il preliminare, l’ordinamento giuridico prevede diversi rimedi esperibili in dipendenza degli interessi e della volontà di chi decide di avviare la causa.

    Il soggetto adempiente può agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto, cioè la cessazione del contratto, e il risarcimento del danno subito.

    In alternativa, la parte non inadempiente può esperire in giudizio l’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.. Attraverso questa potrà ottenere dal giudice la pronuncia di una sentenza costitutiva che trasferirà d’ufficio la proprietà del bene immobile in capo all’acquirente; a condizione che quest’ultimo paghi o manifesti l’intenzione e la volontà di pagare il prezzo pattuito.

    Perché rivolgersi a noi?

    L’acquisto di un’abitazione è spesso il sogno di una vita, ma non mancano le possibili insidie.

    Un contratto preliminare di vendita è fondamentale per gestire le fasi intermedie dell’acquisto ed è opportuno farsi seguire da un esperto del settore. All’interno del nostro Studio ci sono avvocati esperti in diritto immobiliare che potranno aiutarti.

    La nostra esperienza in merito è ventennale, le consulenze possono essere rese anche online.

    Inoltre, puoi ricevere il supporto di un commercialista (se compri o vendi casa può essere utilissimo).

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