Il comodato d’uso gratuito è un contratto con cui una persona, il comodante, consegna ad un’altra persona, il comodatario, un bene mobile o immobile affinché il comodatario se ne serva per un tempo o per un uso determinato. In pratica, il comodante mette a disposizione del comodatario un bene senza ricevere alcun compenso in cambio.
Il comodato d’uso gratuito può riguardare diversi tipi di beni, come ad esempio: immobili, autoveicoli, attrezzature sportive, strumenti musicali e così via.
Il contratto di comodato può essere temporaneo, qualora preveda un termine finale di durata fissato dalle parti oppure se il termine deriva dall’uso specifico per il quale la cosa è concessa in prestito.
Se non è stabilito un termine finale si parla di comodato precario e il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante ne fa richiesta.
È importante precisare che il comodatario non può utilizzare il bene in modo diverso da quello stabilito dal contratto e deve mantenere il bene in buono stato di conservazione durante tutto il periodo di utilizzo.
La disciplina in materia di comodato d’uso gratuito
Questa tipologia di contratto è regolamentato dal Codice Civile, agli articoli 1803 e seguenti.
Le caratteristiche principali di questo contratto sono le seguenti.
- La gratuità: il comodatario non deve corrispondere alcuna somma di denaro per l’uso della cosa, salvo eventuali spese di manutenzione o riparazione.
- La temporaneità: è un contratto a tempo determinato, che si estingue alla scadenza del termine previsto.
- L’obbligo di restituzione della cosa: alla scadenza del contratto il comodatario deve restituire la cosa al comodante, salvo diverso accordo tra le parti.
- L’uso della cosa: il comodatario può usare la cosa soltanto per la finalità prevista nel contratto, senza poterla utilizzare per scopi diversi senza il consenso del comodante.
- La responsabilità: il comodatario è responsabile della cosa in uso e deve restituirla nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all’utilizzo stesso.
Chi può stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito
In linea generale, chiunque possieda un bene può concederlo in comodato d’uso gratuito ad un’altra persona o ente, a patto che non vi siano impedimenti legali o restrizioni contrattuali che lo vietino.
Ad esempio, il proprietario di un immobile può concederlo in comodato ad un parente o ad un amico per un periodo di tempo limitato.
Un’ipotesi particolare
Un’ipotesi particolare di comodato d’uso si ha nel caso in cui un soggetto conceda in comodato ad una coppia di coniugi o ad una coppia di conviventi un appartamento a scopo di abitazione, senza fissare un termine finale; in questo caso è necessario capire che cosa accada nel caso di crisi della coppia e di assegnazione della casa ad uno dei due coniugi (ossia quello convivente con i figli).
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, in tal caso il comodato prosegue secondo l’originaria finalità e il comodante deve consentire la continuazione del godimento del bene da parte del genitore assegnatario, purché il bisogno abitativo persista e a condizione che alla scomposizione dell’originaria famiglia alla quale era stato concesso il comodato non sia seguita la costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Al comodante, però, è riconosciuto comunque il diritto di richiedere la restituzione dell’immobile per un “urgente e impreveduto bisogno” ai sensi di quanto previsto dall’art. 1809, comma 2 del Codice civile.