Recesso del socio di srl: quando spetta, come si esercita e come viene liquidata la quota

recesso socio srl — ADIus Studio Legale Associato

Il recesso del socio di srl è la via d’uscita che la legge mette a disposizione di chi non vuole, o non può più, restare in una società. Può nascere da un disaccordo su una decisione importante, come il cambio dell’oggetto sociale o una fusione, dal desiderio di monetizzare un investimento, o semplicemente dalla fine di un progetto imprenditoriale condiviso. Nella pratica, però, uscire da una srl non è così semplice come sembra: bisogna capire se esiste una causa di recesso, rispettare termini e forme, e poi arriva la parte più delicata, cioè stabilire quanto vale la quota e come verrà pagata. In questa guida vediamo quando il recesso è ammesso, come si esercita, come si calcola il rimborso e quali sono gli errori più frequenti da evitare.

Cos’è il recesso e che differenza c’è con la cessione della quota

Recedere significa uscire dalla società ottenendo dalla società stessa, o per suo tramite, il rimborso della propria partecipazione. È diverso dal vendere la quota a un altro socio o a un terzo: nella cessione il socio negozia liberamente il prezzo con l’acquirente, nel recesso il valore è determinato secondo criteri di legge o di statuto e il debitore del rimborso è, in ultima analisi, la società.

La distinzione conta perché le due strade hanno presupposti diversi. La cessione è in linea di principio libera, salvo clausole di prelazione o gradimento; il recesso, invece, è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo. Quando esiste un acquirente disposto a pagare un prezzo adeguato, la cessione è spesso più rapida. Quando nessuno vuole comprare, o il socio è in dissenso con una decisione che cambia le regole del gioco, il recesso diventa lo strumento di tutela.

Quando spetta il diritto di recesso: le cause di legge

La norma di riferimento è l’articolo 2473 del codice civile. Il primo comma affida all’atto costitutivo il compito di stabilire quando il socio può recedere, ma elenca una serie di ipotesi in cui il recesso spetta in ogni caso ai soci che non hanno consentito alla decisione. Il testo dell’art. 2473 c.c. individua queste cause inderogabili:

  • il cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
  • la fusione o la scissione;
  • la revoca dello stato di liquidazione;
  • il trasferimento della sede all’estero;
  • l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
  • il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai singoli soci.

A queste si aggiungono altre ipotesi sparse nel codice. Tra le più rilevanti ci sono le clausole che rendono la quota intrasferibile o ne subordinano il trasferimento al mero gradimento di organi sociali, soci o terzi senza condizioni o limiti: in questi casi l’art. 2469 c.c. riconosce il recesso al socio o ai suoi eredi, anche se lo statuto può stabilire un periodo, non superiore a due anni dalla costituzione o dalla sottoscrizione, durante il quale il recesso non è esercitabile. Il recesso è poi previsto nell’aumento di capitale con esclusione del diritto di sottoscrizione e in alcune situazioni legate all’attività di direzione e coordinamento di società.

La logica è sempre la stessa. Il socio ha investito in una società con determinate caratteristiche; se la maggioranza le modifica in modo sostanziale, chi non è d’accordo deve poter uscire con il valore della propria partecipazione.

Il recesso nella srl a tempo indeterminato

C’è un’ipotesi che sorprende molti soci: quella della società contratta a tempo indeterminato. In questo caso il socio può recedere in qualsiasi momento, anche senza una ragione specifica, con un preavviso di almeno centottanta giorni. L’atto costitutivo può prevedere un preavviso più lungo, purché non superiore a un anno.

È una regola che tutela il socio dal rischio di restare vincolato per sempre. Detto questo, attenzione a un dettaglio: una durata molto lunga, fissata nello statuto per esempio al 2100, secondo diversi orientamenti può essere equiparata al tempo indeterminato quando supera ragionevolmente l’orizzonte di vita del socio, mentre altri la considerano una durata determinata. Il tema è discusso e va valutato sulla base dello statuto concreto e della giurisprudenza più recente.

Le cause di recesso previste dallo statuto

Oltre alle cause di legge, l’atto costitutivo può prevederne di ulteriori. Il Consiglio Notarile di Milano, nella massima n. 74 in materia di cause convenzionali di recesso, ha chiarito che lo statuto di srl può legittimamente prevedere il recesso al verificarsi di determinati eventi, in presenza di una giusta causa, o anche al mero volere del socio, il cosiddetto recesso ad nutum. La stessa massima riconosce che per le cause convenzionali lo statuto può fissare criteri di liquidazione della quota diversi da quelli di legge.

È uno spazio di autonomia molto utile, soprattutto nelle società familiari o nelle start-up, dove conviene prevedere in anticipo le situazioni di uscita: il pensionamento del socio operativo, la cessazione di un rapporto di collaborazione, il mancato raggiungimento di obiettivi condivisi. Al contrario, se lo statuto non prevede nulla, la giurisprudenza prevalente ritiene che nella srl non esista un recesso generale per giusta causa: il socio che si sente danneggiato da un conflitto con la maggioranza dovrà cercare altre strade, come la cessione della quota o le azioni di responsabilità.

Come si esercita il recesso: forma e termini

Il codice civile non disciplina in dettaglio le modalità di esercizio del recesso nella srl, e rinvia all’atto costitutivo. In pratica bisogna quindi partire dallo statuto e verificare:

  • la forma della dichiarazione, di norma scritta, con PEC o raccomandata indirizzata alla società;
  • il termine entro cui esercitare il recesso rispetto alla decisione che lo legittima;
  • l’organo a cui va indirizzata la comunicazione, in genere l’organo amministrativo.

Quando lo statuto tace sui termini, è diffusa l’opinione che si debbano applicare, per analogia, i termini brevi previsti per le società per azioni. È un punto su cui non conviene rischiare: nella nostra pratica consigliamo di esercitare il recesso il prima possibile dopo la decisione, con una dichiarazione che indichi con precisione la causa invocata e la partecipazione per cui si recede. Una dichiarazione tardiva o generica è il primo argomento che la società userà per contestarla.

C’è poi una regola di chiusura importante. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato perde efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo ha legittimato oppure delibera lo scioglimento. La maggioranza, in altre parole, può “tornare indietro” per evitare di dover liquidare il socio.

Come si calcola il valore della quota

Qui si concentra la maggior parte del contenzioso. Il socio receduto ha diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Non conta quindi soltanto il patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio: vanno considerati anche elementi come l’avviamento, il valore reale degli immobili, i marchi, le prospettive reddituali.

Il valore di mercato si determina con i metodi di valutazione aziendale più adatti al caso: patrimoniali, reddituali, finanziari o misti. In caso di disaccordo tra socio e società, la determinazione è affidata alla relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, su istanza della parte più diligente, che provvede anche sulle spese.

Un caso anonimo aiuta a capire la posta in gioco. Un socio di minoranza di una srl immobiliare aveva esercitato il recesso dopo una modifica dell’oggetto sociale. La società gli aveva offerto un importo calcolato sul patrimonio netto di bilancio, dove gli immobili risultavano ancora iscritti al costo storico di molti anni prima. La stima dell’esperto, basata sui valori correnti degli immobili, ha portato a un valore della quota sensibilmente superiore all’offerta iniziale. Senza una valutazione indipendente, il socio avrebbe lasciato sul tavolo una parte rilevante del proprio investimento.

Tempi e modalità del rimborso

Il rimborso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla società. La legge prevede una sequenza precisa di strumenti:

  1. l’acquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo individuato concordemente dai soci;
  2. in mancanza, il rimborso con riserve disponibili della società;
  3. in assenza di riserve sufficienti, la riduzione del capitale sociale, nel rispetto delle regole a tutela dei creditori, che possono fare opposizione;
  4. se nemmeno la riduzione del capitale consente il rimborso, la società viene posta in liquidazione.

Quest’ultima conseguenza è molto rilevante sul piano strategico. Il socio che recede da una società con poca liquidità e senza soci disposti ad acquistare ha uno strumento di pressione concreto, perché l’impossibilità di rimborsarlo porta allo scioglimento. È anche il motivo per cui, nelle trattative, conviene spesso cercare un accordo sull’acquisto della quota prima di arrivare allo scontro. Va ricordato, infine, che il rimborso ha riflessi fiscali per il socio, da verificare con il proprio commercialista in base alla natura della partecipazione e al valore di acquisto.

Gli errori più frequenti da evitare

Nella gestione dei recessi vediamo ripetersi alcuni errori, sia da parte dei soci sia da parte delle società:

  • esercitare il recesso fuori termine o senza indicare la causa, rendendolo contestabile;
  • accettare il valore proposto dalla società senza una valutazione indipendente;
  • per gli amministratori, ignorare la comunicazione o lasciar decorrere i centottanta giorni senza attivare la procedura di rimborso;
  • modificare lo statuto eliminando cause di recesso senza considerare che questa decisione, a sua volta, attribuisce il recesso ai dissenzienti.

Per chi amministra la società, una gestione scorretta del recesso non è solo un problema di contenzioso con il socio, ma può riflettersi sulla responsabilità dell’amministratore di srl. Per chi valuta di acquistare quote o di entrare in una società, invece, è utile una due diligence che verifichi anche i recessi pendenti e le clausole di uscita.

Riepilogo dei punti chiave

Il recesso del socio di srl consente di uscire dalla società ottenendo il rimborso della partecipazione. L’art. 2473 c.c. lo riconosce in ogni caso ai soci che non hanno consentito a decisioni come il cambiamento dell’oggetto o del tipo, la fusione o la scissione, il trasferimento della sede all’estero, la revoca della liquidazione e le operazioni che modificano in modo sostanziale l’oggetto o i diritti dei soci. Nella srl a tempo indeterminato il socio può recedere liberamente con un preavviso di almeno centottanta giorni, estendibile fino a un anno. Lo statuto può aggiungere cause convenzionali, compreso il recesso ad nutum. Forma e termini dipendono dall’atto costitutivo, e la società può privare di effetti il recesso revocando la delibera entro novanta giorni. La quota va rimborsata al valore di mercato entro centottanta giorni, tramite acquisto degli altri soci o di un terzo, riserve disponibili o riduzione del capitale; se il rimborso è impossibile, la società va in liquidazione.

Domande frequenti sul recesso del socio di srl

Quando un socio può recedere da una srl?

Nei casi previsti dall’art. 2473 c.c., cioè quando non ha consentito a decisioni come il cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, la fusione, la scissione, il trasferimento della sede all’estero o la revoca della liquidazione, nelle altre ipotesi di legge e nei casi aggiuntivi previsti dall’atto costitutivo. Se la società è a tempo indeterminato può recedere in qualsiasi momento con preavviso.

Quanto preavviso serve per recedere da una srl a tempo indeterminato?

Almeno centottanta giorni. L’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso più lungo, ma non superiore a un anno.

Come si calcola la quota del socio che recede?

In proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo il valore è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. Per le cause convenzionali lo statuto può prevedere criteri diversi.

Entro quanto tempo la società deve rimborsare il socio receduto?

Entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso. Il rimborso avviene tramite acquisto della quota da parte degli altri soci o di un terzo, con riserve disponibili o riducendo il capitale; se non è possibile, la società viene posta in liquidazione.

Il socio di srl può recedere per giusta causa?

Solo se la giusta causa è prevista come causa di recesso nell’atto costitutivo. In mancanza di una previsione statutaria, l’orientamento prevalente esclude un recesso generale per giusta causa nella srl.

Uscire da una società senza perdere valore

Il recesso è uno strumento di tutela potente, ma rende davvero solo se usato con metodo: verificare la causa, rispettare forma e termini, pretendere una valutazione corretta della quota e conoscere le leve che la legge mette a disposizione. Per le società, invece, gestire bene un recesso significa evitare contenziosi lunghi e conseguenze sul capitale. Lo Studio Legale ADIus assiste soci e imprese nelle questioni di diritto societario, dalla redazione delle clausole di uscita alla gestione delle controversie, con il supporto dell’avvocato d’impresa, un referente dedicato e un preventivo scritto prima di iniziare, dalla sede di Cernusco sul Naviglio o online in tutta Italia. Per un inquadramento più ampio puoi consultare anche la nostra guida completa al diritto societario.

Prenota una consulenza: fai valutare se e come puoi recedere dalla tua società.