La negoziazione assistita è uno strumento pensato per risolvere le controversie fuori dalle aule di tribunale, con tempi più rapidi e costi contenuti. Introdotta nel 2014 e potenziata dalla riforma Cartabia, è oggi una via ordinaria per molte questioni civili e familiari. Vediamo cos’è, come funziona la procedura e in quali casi è obbligatoria.
Cos’è la negoziazione assistita
La negoziazione assistita è una procedura, disciplinata dal D.L. 132/2014 (convertito nella L. 162/2014), con cui le parti cercano di raggiungere un accordo per risolvere in via amichevole una controversia, con l’assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati. Il cuore dell’istituto è la cosiddetta convenzione di negoziazione: un accordo con cui le parti si impegnano a collaborare, in buona fede e con lealtà, per comporre la lite in un termine prestabilito. L’accordo finale sottoscritto dalle parti e certificato dagli avvocati ha valore di titolo esecutivo.
Come funziona: la procedura passo passo
Il percorso è snello e scandito da fasi ben definite.
- Invito: una parte, tramite il proprio avvocato, invita l’altra a stipulare la convenzione di negoziazione, indicando l’oggetto della controversia.
- Adesione: la controparte, assistita da un legale, può accettare l’invito. La mancata risposta entro trenta giorni o il rifiuto valgono, nei casi obbligatori, come mancato accordo.
- Trattativa: le parti e gli avvocati negoziano, eventualmente acquisendo dichiarazioni e documenti secondo l’istruttoria stragiudiziale introdotta dalla riforma Cartabia.
- Accordo: se la trattativa ha successo, l’accordo viene sottoscritto e certificato dagli avvocati; in caso contrario, resta aperta la via giudiziale.
Quando è obbligatoria
In alcuni casi la negoziazione assistita è condizione di procedibilità: senza averla tentata, la successiva domanda in giudizio è improcedibile. È obbligatoria per le richieste di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro, al di fuori delle materie soggette a mediazione obbligatoria. Negli altri casi la procedura resta facoltativa, ma spesso conveniente.
Negoziazione assistita e diritto di famiglia
Una delle applicazioni più diffuse riguarda la famiglia: coniugi che intendono separarsi o divorziare, o modificare le condizioni già stabilite, possono farlo tramite negoziazione assistita, ciascuno con il proprio avvocato, senza passare dall’udienza in tribunale. È una modalità particolarmente utile quando esiste già un’intesa di massima, perché consente di formalizzare gli accordi su affidamento dei figli, mantenimento e assegnazione della casa in tempi rapidi e con la massima riservatezza. Lo Studio segue queste procedure nell’ambito della separazione e del divorzio.
Differenza tra negoziazione assistita e mediazione
I due strumenti non vanno confusi. Nella mediazione le parti si rivolgono a un organismo e a un mediatore terzo e imparziale che facilita il dialogo. Nella negoziazione assistita, invece, non c’è un terzo: sono le parti stesse, assistite dai loro avvocati, a condurre la trattativa. La scelta tra le due vie dipende dalla materia e dalla strategia più adatta al caso concreto.
Costi e tempi
I costi comprendono l’onorario del proprio avvocato, mentre non è previsto il compenso di un organismo terzo come nella mediazione. I tempi sono definiti dalla convenzione stessa (di norma da uno a tre mesi) e risultano quasi sempre nettamente inferiori a quelli di un giudizio ordinario, con l’ulteriore vantaggio della riservatezza.
I vantaggi della negoziazione assistita
Rispetto al processo, la negoziazione assistita offre rapidità, controllo sull’accordo, riservatezza e, in molti casi, un contenimento dei costi. La presenza obbligatoria degli avvocati garantisce che l’intesa sia equilibrata, legalmente valida e immediatamente efficace. È uno strumento utile anche in ambito diritto di famiglia e per il recupero crediti. Contatta lo Studio Legale ADIus per valutare se è la via giusta per la tua controversia.
Domande frequenti (FAQ)
Cosa succede se la controparte non risponde all’invito?
Nei casi in cui la negoziazione è obbligatoria, la mancata risposta entro trenta giorni o il rifiuto equivalgono al mancato accordo e consentono di procedere in giudizio; il comportamento non collaborativo può inoltre essere valutato dal giudice.
L’accordo raggiunto è vincolante?
Sì. L’accordo sottoscritto dalle parti e certificato dagli avvocati costituisce titolo esecutivo e, nelle materie previste, produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali.
Serve sempre l’avvocato?
Sì, l’assistenza di un avvocato per ciascuna parte è un elemento essenziale e obbligatorio della negoziazione assistita: è ciò che garantisce la validità e la certificazione dell’accordo.