Esclusione del socio di srl: quando è possibile, come funziona e cosa spetta al socio escluso

esclusione socio srl — ADIus Studio Legale Associato

L’esclusione del socio di srl è uno strumento che molti imprenditori scoprono solo quando serve, cioè quando il rapporto con un socio si è già deteriorato. Un socio che fa concorrenza alla società, che non esegue il conferimento promesso, che ha perso i requisiti professionali richiesti per far parte della compagine: in tutti questi casi la domanda è la stessa, “possiamo mandarlo fuori?”. La risposta, nelle società a responsabilità limitata, dipende quasi interamente da ciò che è stato scritto nell’atto costitutivo. In questa guida vediamo quando l’esclusione è possibile, quali cause sono valide, come si svolge la procedura, cosa spetta al socio escluso e come quest’ultimo può difendersi.

Cosa dice il codice civile sull’esclusione nella srl

Nelle società di persone l’esclusione è disciplinata in modo analitico dalla legge. Nella srl, invece, il legislatore della riforma del diritto societario del 2003 ha fatto una scelta diversa e ha lasciato ai soci il compito di regolarla. La norma chiave è l’articolo 2473-bis del codice civile, secondo cui l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio; in tal caso si applicano le disposizioni sul recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale. Il testo dell’art. 2473-bis c.c., con i relativi commenti, è utile da tenere a portata di mano mentre si legge lo statuto della propria società.

Da questa formulazione discendono tre conseguenze pratiche:

  • senza una clausola statutaria, l’esclusione volontaria del socio non è possibile, salvo le ipotesi previste direttamente dalla legge;
  • la clausola deve indicare ipotesi specifiche, non formule generiche;
  • le ipotesi devono integrare una giusta causa, cioè comportamenti o situazioni che rendono seriamente compromessa la prosecuzione del rapporto sociale.

È un sistema che premia chi ha curato lo statuto al momento della costituzione. Chi ha usato un modello standard, senza pensare a questi scenari, spesso si ritrova senza strumenti proprio quando ne avrebbe bisogno. Per questo, nel lavoro di consulenza in diritto societario, la revisione delle clausole di uscita è uno dei primi controlli che facciamo.

L’esclusione per legge: il caso del socio moroso

C’è un’ipotesi di esclusione che opera anche senza clausola: quella del socio che non esegue il conferimento. L’art. 2466 c.c. prevede che, se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori lo diffidano a farlo entro trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, possono vendere agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, la quota del socio moroso; in mancanza di offerte, e se l’atto costitutivo lo consente, la quota può essere venduta all’incanto.

Se la vendita non può essere effettuata per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse, e il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. La disciplina dell’art. 2466 c.c. è rigida nei passaggi: saltarne uno, per esempio omettendo la diffida o non offrendo la quota agli altri soci, espone la decisione a contestazioni.

Quali cause di esclusione sono valide nello statuto

La parte più delicata è la redazione della clausola. Il requisito della specificità esclude formule vaghe come “gravi inadempienze” o “comportamenti contrari all’interesse sociale” senza ulteriori indicazioni. Allo stesso tempo, non è necessario un elenco chiuso di casi minuziosi: occorre che il socio, leggendo lo statuto, sia in grado di sapere in anticipo quali condotte o situazioni possono portare alla sua esclusione.

Nella prassi notarile e giurisprudenziale sono considerate in genere ammissibili, se descritte con precisione, cause come:

  • lo svolgimento di attività in concorrenza con la società, o la violazione di un obbligo di non concorrenza assunto dal socio;
  • il mancato adempimento di prestazioni accessorie o di obblighi di collaborazione previsti dallo statuto;
  • la perdita di requisiti soggettivi essenziali, per esempio l’iscrizione a un albo professionale in una società tra professionisti;
  • l’interdizione, l’inabilitazione o la condanna a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
  • l’assoggettamento a procedure concorsuali del socio;
  • la cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione, quando la partecipazione è legata a quel ruolo.

Detto questo, la clausola non può trasformarsi in un’arma impropria. Clausole che consentono l’esclusione ad libitum della maggioranza, cioè senza una causa predeterminata, sono considerate incompatibili con la norma. D’altra parte è tema discusso se una clausola di esclusione possa essere introdotta a maggioranza in uno statuto che non la prevedeva: la soluzione più prudente, e quella che consigliamo, è ottenere il consenso di tutti i soci o almeno valutare con attenzione i riflessi sul diritto di recesso di chi dissente.

Come funziona la procedura di esclusione

La legge non disciplina nel dettaglio il procedimento, che va quindi regolato dallo statuto. In assenza di indicazioni, la decisione spetta di norma ai soci. Una procedura ben costruita prevede in genere questi passaggi:

  1. accertamento della causa, raccogliendo documenti e prove della condotta contestata;
  2. contestazione al socio, con la possibilità di esporre le proprie ragioni: non sempre è imposta dallo statuto, ma rafforza molto la tenuta della decisione;
  3. decisione dell’organo competente, motivata e verbalizzata, con riferimento esplicito alla clausola applicata;
  4. comunicazione al socio escluso, da cui decorrono i termini per la liquidazione e per l’eventuale impugnazione;
  5. adempimenti presso il registro delle imprese e aggiornamento della compagine sociale.

Un aspetto che genera spesso contenzioso riguarda il voto. Il socio da escludere si trova in evidente conflitto di interessi, e secondo l’orientamento prevalente la sua partecipazione non va computata nella decisione. Il problema diventa concreto nelle srl con due soci al 50%: se non lo si affronta nello statuto, il rischio è di bloccare la società o di esporre la decisione a impugnazione.

Un caso anonimo, tratto dalla nostra pratica, rende l’idea. In una srl di servizi con tre soci, uno di essi aveva avviato un’attività concorrente utilizzando i contatti dei clienti. Lo statuto, rivisto qualche anno prima, prevedeva l’esclusione in caso di concorrenza e il divieto era descritto con precisione. La decisione, preceduta da una contestazione scritta e da un termine per le difese, ha retto alla successiva impugnazione proprio perché ogni passaggio era documentato. Con uno statuto generico, la stessa vicenda si sarebbe probabilmente trascinata per anni.

Cosa spetta al socio escluso: la liquidazione della quota

L’esclusione non è una confisca. Il socio escluso ha diritto a ricevere il valore della propria partecipazione, determinato secondo le regole del recesso previste dall’art. 2473 c.c.: il valore si calcola in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento in cui l’esclusione produce effetto. In caso di disaccordo, la stima è affidata a un esperto nominato dal tribunale.

Il rimborso deve avvenire entro centottanta giorni dalla comunicazione e può essere eseguito:

  • mediante acquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione alle loro partecipazioni;
  • mediante acquisto da parte di un terzo individuato concordemente dai soci;
  • utilizzando riserve disponibili della società.

Ecco la differenza fondamentale rispetto al recesso: per l’esclusione è vietato il rimborso tramite riduzione del capitale sociale. Questo significa che, se nessuna delle tre strade è percorribile, l’esclusione rischia di non poter produrre i suoi effetti. È un’eventualità da considerare prima di avviare la procedura, verificando i numeri di bilancio e la disponibilità degli altri soci ad acquistare.

Lo statuto può anche prevedere conseguenze patrimoniali per il socio inadempiente. Il Consiglio Notarile di Milano, nella massima n. 198 del 23 novembre 2021, ha ritenuto legittime le penali statutarie per l’inadempimento degli obblighi sociali, anche in combinazione con l’esclusione, con la possibilità di compensare il debito da penale con il credito di liquidazione. Restano però dei limiti: la penale presuppone un inadempimento imputabile al socio e resta soggetta alla riduzione giudiziale se manifestamente eccessiva.

Come si difende il socio escluso

Chi riceve la comunicazione di esclusione non è privo di tutela. Le contestazioni più frequenti riguardano la mancanza o la genericità della clausola, l’insussistenza dei fatti, il mancato rispetto della procedura statutaria, il conflitto di interessi nel voto e la stima della quota.

Lo strumento principale è l’impugnazione della decisione dei soci, secondo la disciplina dell’art. 2479-ter c.c., che in linea generale prevede un termine di novanta giorni. Molti statuti contengono inoltre una clausola compromissoria che devolve le controversie tra soci e società ad arbitri: in questo caso è davanti al collegio arbitrale che la questione va portata. In parallelo, il socio può contestare il valore di liquidazione e chiedere la stima dell’esperto.

Vale la pena sottolinearlo: i termini sono brevi e il loro decorso può rendere definitiva anche una decisione viziata. Rivolgersi tempestivamente a un legale, con statuto, verbale e comunicazione alla mano, è la prima mossa da fare.

Prevenire è meglio: clausole e patti parasociali

La maggior parte dei conflitti sull’esclusione nasce da statuti scritti senza pensare al “divorzio” tra soci. Chi costituisce una srl, o chi ne rivede lo statuto, farebbe bene a disciplinare con cura le clausole di uscita: esclusione, recesso, prelazione, gradimento, clausole di trascinamento e di covendita. Spesso è utile affiancare allo statuto un patto parasociale, che regola aspetti più riservati del rapporto tra soci. È un lavoro che rientra nell’assistenza dell’avvocato d’impresa e nella contrattualistica societaria, e che costa molto meno di un contenzioso. Chi ricopre il ruolo di amministratore, inoltre, deve ricordare che una procedura di esclusione gestita male può avere riflessi anche sulla sua responsabilità verso la società e i soci.

Riepilogo dei punti chiave

Nella srl l’esclusione del socio è possibile solo se l’atto costitutivo prevede specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa, come stabilisce l’art. 2473-bis c.c. Fa eccezione il socio moroso, che può essere escluso per legge dopo la diffida e il tentativo di vendita della quota previsti dall’art. 2466 c.c. Le cause statutarie devono essere precise e rappresentare una giusta causa: sono in genere ammesse la concorrenza, la perdita di requisiti professionali, il mancato adempimento di prestazioni accessorie, le procedure concorsuali. La procedura va regolata dallo statuto e documentata con cura, con attenzione al conflitto di interessi del socio da escludere. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota al valore di mercato entro centottanta giorni, ma senza rimborso tramite riduzione del capitale: se mancano acquirenti e riserve, l’esclusione rischia di non produrre effetti. Il socio può impugnare la decisione nei termini brevi previsti dalla legge o davanti agli arbitri se lo statuto lo prevede.

Domande frequenti sull’esclusione del socio di srl

Si può escludere un socio di srl se lo statuto non lo prevede?

In generale no. L’art. 2473-bis c.c. consente l’esclusione solo per le specifiche ipotesi di giusta causa previste dall’atto costitutivo. L’unica esclusione prevista direttamente dalla legge è quella del socio che non esegue il conferimento, disciplinata dall’art. 2466 c.c.

Chi decide l’esclusione del socio nella srl?

Lo stabilisce lo statuto, che può attribuire la decisione ai soci o all’organo amministrativo. In mancanza di indicazioni la decisione spetta di norma ai soci, e secondo l’orientamento prevalente il socio da escludere, trovandosi in conflitto di interessi, non concorre alla decisione.

Quanto spetta al socio escluso da una srl?

Il valore della partecipazione determinato secondo le regole del recesso: in proporzione al patrimonio sociale, considerando il valore di mercato. Il rimborso va eseguito entro centottanta giorni tramite acquisto degli altri soci, di un terzo o con riserve disponibili, ma non con riduzione del capitale sociale.

Come si impugna l’esclusione da una srl?

Il socio escluso può impugnare la decisione secondo l’art. 2479-ter c.c., di norma entro novanta giorni, oppure davanti agli arbitri se lo statuto contiene una clausola compromissoria. Può contestare la mancanza della causa, i vizi di procedura e il valore di liquidazione della quota.

Che differenza c’è tra esclusione e recesso del socio?

Il recesso è una scelta del socio che decide di uscire nei casi previsti dalla legge o dallo statuto; l’esclusione è una decisione della società che lo allontana per giusta causa. Entrambi danno diritto alla liquidazione della quota, ma nell’esclusione il rimborso non può avvenire tramite riduzione del capitale.

Uno statuto chiaro evita anni di contenzioso

L’esclusione del socio di srl è efficace solo quando è stata preparata per tempo: clausole precise, procedure scritte, numeri di bilancio verificati. Quando invece si parte da uno statuto generico, conviene valutare con realismo le alternative, dalla trattativa per l’acquisto della quota a una revisione condivisa delle regole. Lo Studio Legale ADIus affianca imprese e soci nelle questioni di diritto societario, sia nella fase di prevenzione sia nella gestione del conflitto, con un referente dedicato e un preventivo scritto prima di iniziare, dalla sede di Cernusco sul Naviglio o online in tutta Italia.

Prenota una consulenza: fai verificare lo statuto della tua società o la tua situazione di socio.