Separazione dei coniugi

Separazione dei coniugi

La separazione è una sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili ed è stata istituita per permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione.

C’è la separazione di fatto, che è determinata dall’interruzione volontaria della vita matrimoniale dei coniugi, in seguito al raggiungimento di un accordo, anche se quest’ultimo non ha una validità giuridica (se non quando i coniugi richiedono l’omologazione del Tribunale).

La separazione legale, invece, è caratterizzata dall’intervento del Giudice, dell’Ufficiale di stato Civile o degli avvocati, in caso di negoziazione assistita. Può avvenire tramite separazione consensuale, in caso di accordo tra i coniugi, o separazione giudiziale, in caso di procedimento giudiziario.
In questi casi, i coniugi, se in seguito lo vorranno, potranno riconciliarsi tramite l’accertamento giudiziario o dichiarazione congiunta dei coniugi presso il Comune competente.

 

Quando è possibile richiedere la separazione legale

La separazione legale può essere richiesta dall’uno o dall’altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente all’educazione dei figli.
Con questa nuova formula, la riforma del Diritto di famiglia, introdotta con la Legge n. 151 del 1975, ha eliminato il concetto di colpa di uno o dell’altro coniuge come unico presupposto della separazione.
Prima della riforma, infatti, la separazione poteva essere pronunciata solo per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e per colpa di uno dei due coniugi su domanda dell’altro; invece ora, anche il coniuge il cui comportamento ha creato l’impossibilità di convivenza può richiedere la separazione anche contro la volontà dell’altro coniuge.
Resta tuttavia possibile che sia richiesto, e dunque pronunciato, l’addebito della separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.

 

La pratica consensuale e quella giudiziale

Come visto, esistono due tipi di separazione legale.

  •  Consensuale: in cui i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà.
  • Giudiziale: in cui invece questo accordo non c’è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.

Recentemente, con il decreto legge 12.09.2014 n. 132, convertito nella legge 10.11.2014 n. 162, all’art. 12 del capo III, sono state introdotte novità riguardanti la consensuale. In base a queste ultime, i coniugi che arrivano a separarsi consensualmente possono scegliere di presentare la domanda (ricorso) congiunta al Tribunale, attivando la procedura già regolata dal Codice civile; oppure intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le nuove disposizioni della legge.

Inoltre, solo per il caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi (legge 5/2/1992, n. 104), ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.

 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

Con l’introduzione della legge n. 54, 8 febbraio 2006, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di esso.
Il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori; oppure stabilisce a quali di essi i figli siano affidati e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Inoltre, prende atto, se non sono contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.