La recente sentenza del Tribunale di Genova, n. 3068 del 26 novembre 2024, affronta un tema di particolare rilevanza giuridica; trattasi della responsabilità per danni a terzi nell’ambito di un contratto di appalto, con particolare focus sulla ripartizione di tale responsabilità tra committente e appaltatore. La decisione si inserisce nel contesto delle dinamiche di responsabilità previste dal Codice Civile, con particolare riferimento all’art 2051 c.c., che disciplina i danni causati da cose in custodia.
Nel caso specifico, i proprietari di un immobile (attori) hanno citato in giudizio il proprietario di un appartamento sovrastante (convenuto), ritenendo quest’ultimo responsabile per le infiltrazioni d’acqua subite nel loro appartamento. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del convenuto in solido con l’appaltatore (la ditta specializzata), ai sensi dell’art 2051 c.c., per non aver adottato tempestivamente le misure necessarie a prevenire i danni causati agli attori.
Il ruolo del committente-proprietario nella responsabilità per danno a terzi
La novità giuridica della pronuncia risiede principalmente nell’attribuzione di una chiara responsabilità al committente (proprietario dell’appartamento sovrastante); un ruolo che spesso viene visto come “distante” dai danni causati dall’esecuzione dei lavori, eseguiti da apposita impresa incaricata. La giurisprudenza, infatti, tende a considerare principalmente responsabile il solo appaltatore per i danni derivanti dall’esecuzione delle opere; salvo che il committente non intervenga in maniera diretta nell’esecuzione del lavoro o commetta negligenza nella scelta dell’appaltatore stesso.
In generale, la responsabilità del committente può sorgere in due ipotesi principali.
1. Negligenza nella scelta dell’appaltatore. Se quest’ultimo risulti inidoneo o non qualificato per l’esecuzione dei lavori, come aver scelto una ditta evidentemente non qualificata.
2. Intervento diretto nelle modalità di esecuzione dei lavori. Se il committente limita l’autonomia dell’appaltatore, contribuendo, così, alla causazione del danno, interferendo con l’operato.
Il committente come custode: l’applicazione dell’art 2051 c.c.
Nel caso in esame, il Tribunale ha interpretato la figura del committente come custode del bene oggetto di ristrutturazione, ai sensi dell’art 2051 c.c. Secondo questa norma, chi detiene la custodia di una cosa è responsabile per i danni che essa causi a terzi, salvo che non provi l’esistenza di un caso fortuito.
In particolare, il Tribunale ha precisato che la responsabilità del committente non si estingue semplicemente con la consegna del bene all’appaltatore. L’affidamento dell’opera all’appaltatore non esonera il committente dai propri doveri di custodia e vigilanza. Pertanto, se il committente non può dimostrare di aver trasferito completamente la custodia del bene all’appaltatore, resta comunque responsabile per i danni derivanti da un eventuale malfunzionamento o da infiltrazioni causate dall’immobile di sua proprietà.
Questa pronuncia trova conferma in un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che già nelle sentenze n. 12909/2022, n. 7553/2021 e n. 16609/2021, ha ribadito che il committente non perde la custodia del bene solo per il fatto di aver concluso un contratto di appalto. La responsabilità del committente non viene meno, in quanto il contratto di appalto non può esonerarlo da ogni responsabilità per danni causati a terzi da un immobile di sua proprietà.
Implicazioni pratiche per i professionisti del settore
La sentenza in oggetto porta importanti riflessioni per gli operatori del settore edile e per i professionisti legali che si occupano di contratti di appalto. Essa sottolinea l’importanza di una corretta gestione dei contratti e una vigilanza costante sulla qualità e sull’esecuzione dei lavori, anche da parte del committente.
In particolare, i committenti devono essere consapevoli del fatto che, nonostante l’affidamento dei lavori a un appaltatore, restano responsabili per i danni causati a terzi; a meno che non possano dimostrare di aver trasferito integralmente la custodia dell’immobile all’appaltatore o di essere stati vittime di un caso fortuito.
Inoltre, si ribadisce la necessità di effettuare una selezione accurata degli appaltatori, per evitare situazioni di responsabilità per negligenza nella scelta di professionisti non qualificati.
Dunque, la sentenza del Tribunale di Genova conferma il ruolo del committente nella gestione della responsabilità per danni a terzi derivanti da lavori di ristrutturazione.
Professionisti e operatori del settore edile devono, pertanto, prestare attenzione a questi principi per prevenire contenziosi legali e garantire la corretta gestione dei rischi.