Patti di famiglia: cosa sono

Patti di famiglia: cosa sono

I patti di famiglia sono contratti disciplinati dagli artt. 768 bis e seguenti del Codice Civile.
Con l’emanazione della Legge 14 febbraio 2006, n. 55, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’istituto del “patto di famiglia”.
Questi contratti consentono al titolare di un’impresa o di partecipazioni societarie di anticipare il momento del trasferimento dell’azienda o di partecipazioni sociali ai discendenti, che si siano dimostrati maggiormente idonei alla gestione dell’impresa. I discendenti sono tutti i soggetti che, a seconda del grado di parentela, discendono in linea retta o collaterale dall’imprenditore.
Oltre a questi, partecipano ai patti di famiglia anche il coniuge dell’imprenditore e coloro che sarebbero individuati come legittimari al momento di apertura della successione.

 

Lo scopo dei patti di famiglia

La facoltà di trasferire in anticipo tali beni è ammessa per:

  •  consentire all’imprenditore di pianificare il futuro passaggio generazionale;
  •  tutelare l’economia e la funzionalità dell’impresa;
  •  favorire il passaggio della ricchezza scavalcando gli istituti della collazione ereditaria e dell’azione di   riduzione che si avrebbero con una donazione;
  •  garantire la continuità dell’impresa.

Pertanto, i patti di famiglia sono una peculiare fattispecie negoziale con cui l’imprenditore “anticipa” la propria successione per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dell’azienda ai figli o ai nipoti.
La forma del contratto è un atto pubblico che viene stipulato dall’imprenditore e dai figli beneficiari (detti anche “assegnatari”).

 

I soggetti interessati alla stipula

Con il presupposto che i patti di famiglia siano atti inter vivos, i soggetti che vi partecipano sono necessariamente tre:

  •  l’imprenditore titolare di un’azienda o di partecipazioni sociali;
  •  i discendenti assegnatari del bene oggetto del patto;
  •  i legittimari non assegnatari, ovvero il coniuge, anche legalmente separato senza addebito della separazione, i figli se vivi o in alternativa i loro discendenti, sia legittimi o naturali che adottivi o legittimati.

In altre parole, si tratta di un “anticipo” dell’eredità e la liquidazione può avvenire anche con un contratto successivo, purché collegato ai patti di famiglia e con la presenza degli stessi partecipanti.
Tali patti, inoltre, in qualità di contratti per atto pubblico devono stipularsi dinanzi ad un notaio e devono essere necessariamente gratuiti.