In merito a un licenziamento per maltrattamenti familiari, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 31866 dell’11 dicembre 2024, ha ribadito la rilevanza disciplinare delle condotte extra-lavorative; con ciò, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore condannato per reati gravi. Il caso in esame riguarda un autista di un’azienda di trasporti milanese, licenziato dopo una condanna definitiva per violenza sessuale, maltrattamenti familiari e lesioni personali.
Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 267/2024; n. 28368/2021; n. 16268/2015), un comportamento illecito, sebbene avvenuto al di fuori del contesto lavorativo, può assumere rilevanza disciplinare quando contrasta con gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromette il vincolo fiduciario tra le parti. Quando la condotta è particolarmente grave, il datore di lavoro ha il diritto di adottare la sanzione più severa: il licenziamento per giusta causa.
Le motivazioni della Corte d’Appello e della Cassazione
Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Milano ha valutato la condotta del lavoratore in base a diversi criteri:
- Gravità e reiterazione delle azioni illecite per un lungo periodo;
- Tipologia di mansione svolta, essendo l’autista a stretto contatto con il pubblico;
- Precedenti disciplinari, segnalando episodi di insubordinazione e perdite di controllo.
La Corte ha ritenuto che il comportamento violento e abituale dell’autista, anche se avvenuto in ambito familiare, fosse indicativo di un rischio per l’incolumità pubblica, data la natura del suo lavoro. La Suprema Corte ha confermato questa valutazione, sottolineando che il percorso riabilitativo intrapreso dal lavoratore non poteva eliminare la gravità dei fatti accertati.
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che non ogni condanna penale comporta automaticamente il licenziamento per giusta causa. Tuttavia, quando i fatti illeciti:
- sono di particolare gravità e ripetuti nel tempo,
- riguardano atti di violenza e sopraffazione fisica e psicologica,
- sono incompatibili con le responsabilità richieste dalla mansione del lavoratore,
allora il datore di lavoro ha il diritto di ritenere compromesso il rapporto fiduciario e procedere al licenziamento.
Conclusioni sul licenziamento per maltrattamenti familiari
Dunque, la sentenza n. 31866/2024 conferma il principio secondo cui le condotte extra-lavorative possono incidere sul rapporto di lavoro, soprattutto quando ledono il vincolo fiduciario tra datore e dipendente. In questo caso, la Corte ha ritenuto che un soggetto con precedenti per maltrattamenti e violenze, svolgendo un’attività a contatto con il pubblico e in situazioni di stress, potesse rappresentare un pericolo per la sicurezza.
Questo pronunciamento rafforza l’importanza del rispetto di un codice etico e di condotta anche al di fuori dell’ambito lavorativo, in particolare per chi svolge mansioni di rilevanza pubblica e sociale.