Parlando di “unioni civili”, bisogna dire anzitutto che per molto tempo, l’unica famiglia riconosciuta e tutelata costituzionalmente era quella fondata sul matrimonio, inteso come l’unione tra un uomo ed una donna che intendono realizzare una comunione di vita e di affetti.
Con l’entrata in vigore della Legge Cirinnà nel 2016 (20 maggio 2016 n.76), il Legislatore ha riconosciuto formalmente anche altre formazioni sociali in cui si esplicano i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost. ammettendo la possibilità alle coppie dello stesso sesso di unirsi e alle coppie non sposate di esser riconosciute, tramite le unioni civili.
Con questa legge, benché non si utilizzi la parola o l’istituto del matrimonio, di fatto, lo Stato riconosce la formalizzazione del legame tra due persone.
Per un’effettiva tutela dei diritti, questa legge prevede una norma di salvezza secondo cui le disposizioni normative che contengono le parole coniuge o coniugi o termini ad essi equivalenti, si applicano anche alle parti delle unioni, con esclusione tuttavia della legge sull’adozione.
Disposizioni in materia di regime patrimoniale, successoria, di filiazione
Ad oggi, pertanto, ai coniugi e agli uniti civilmente si applicano le medesime disposizioni in materia di regime patrimoniale, successoria, di filiazione.
A differenza dei coniugi, gli uniti civilmente non possono adottare (nemmeno il figlio del partner); ma caso per caso, il Tribunale può decidere come nel caso della step child adoption preservando e tutelando il miglior interesse del minore.
A differenza, poi, delle coppie sposate, le parti dell’unione civile possono chiedere direttamente lo scioglimento dell’unione, senza che debbano precedentemente chiedere la separazione.
Come si costituiscono le unioni civili
Le unioni civili si costituiscono attraverso una dichiarazione resa alla presenza di due testimoni innanzi all’ufficiale di stato civile; con questo atto, si esprime la volontà di unirsi civilmente.
La dichiarazione viene poi registrata dall’ufficiale nel registro dello stato civile.
Nel corso della manifestazione di volontà le parti possono anche decidere di assumere un cognome comune scegliendone uno dei loro; oppure possono scegliere di anteporre o posporre al proprio quello dell’altro.
Le unioni civili si costituiscono automaticamente tra due persone che erano precedentemente sposate, quando una delle due procede alla rettifica anagrafica del sesso; sempre che sia intenzione comune quella di mantenere in vita il vincolo che le lega.
Quando sono consentite le unioni civili
La normativa relativa alle unioni civili riprende le disposizioni legate al matrimonio.
- Maggiore età; tuttavia in casi particolari anche il minorenne di 16 anni può sposarsi, se specificatamente autorizzato dal Tribunale.
- Capacità di intendere e di volere e quindi anche chi è sottoposto ad amministratore di sostegno o l’inabilitato; non può invece contrarre matrimonio l’interdetto per infermità mentale, in quanto considerato dalla legge completamente incapace di intendere e di volere.
- Libertà da precedenti vincoli matrimoniali o qualora il vincolo precedente sia stato annullato o sciolto.
- Assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione tra i membri dell’unione civile.
Inoltre, non ci si può sposare o unire civilmente con chi è stato condannato per omicidio o tentato omicidio del proprio coniuge-unito civilmente.
Anche in riferimento ai vizi della costituzione, le unioni civili non sono valide se contratte in assenza dei requisiti appena descritti.
Non sono valide, poi, se costituite con il vizio del consenso per violenza, ossia quando il consenso di una parte è estorto con violenza; per timore, cioè se una parte è stata indotta ad unirsi civilmente perché convinta che il matrimonio fosse l’unica alternativa a un male o a un pericolo oppure fosse un male minore; per errore, sull’identità del coniuge e/o sulle sue qualità personali.
Diritti e doveri degli uniti civilmente
Per quanto riguarda invece i diritti e doveri delle parti nelle unioni civili, anch’essi sono quelli del matrimonio; con un particolare: nell’elenco non viene citato l’obbligo di fedeltà tra le parti.
Le unioni civili si sciolgono per morte o per il cambiamento di sesso di una delle parti, per manifestazione delle parti di volontà di scioglierla, manifestata anche disgiuntamente; questo davanti all’ufficiale di stato civile ovvero per procedimento giudiziale avanti il tribunale che si conclude con l’emissione di una sentenza di scioglimento.
Di recente, la Corte di Cassazione ha confermato che il Tribunale ordinario è il giudice competente a decidere sull’affidamento dei figli nati dalle unioni civili, sui rapporti con il genitore non collocatario, in merito alla determinazione del contributo dovuto da quest’ultimo per il mantenimento dei minori.